Congedo obbligatorio del papà

ASTENSIONE (OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA) DEL PADRE LAVORATORE

Il papà ha diritto ad un congedo obbligatorio e ad un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Per l’anno solare 2020 sono aumentati a sette il numero dei giorni di congedo obbligatorioVi è la possibilità, inoltre, di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.

QUANTO SPETTA:

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.



COME FARE DOMANDA:

Il padre deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente e deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell'evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.


Nei casi di pagamento a conguaglio (articolo 3, decreto ministeriale del 22 dicembre 2012), per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.

Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta online all'Ente attraverso il servizio dedicato.

DOVE ANDARE:
Inps Ufficio maternità
Via Macanno, 25, 47923 Rimini RN

Telefono: 0541.398125 oppure Contact Center Inps 803164
e-mail: direzione.rimini@inps.it


Tutte le informazioni dettagliate sono consultabili alla pagina specifica del Sito internet nazionale

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ultima modifica 2020-07-31T10:07:32+01:00
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