Assegni per il nucleo familiare

Assegno unico e universale per figli a carico

👉 Che cos'è

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.

Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, da marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità:
✔️  il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
 ✔️ l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
 ✔️ gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
 ✔️ l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
 ✔️ le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni

👉 Destinatari

Spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
  1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  2. svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
  3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolga il servizio civile universale
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

👉 Requisiti

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

👉 Importo

L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. 
I livelli di reddito familiare per il pagamento dell'assegno sono rivalutati annualmente.

L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.574,96 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.

L'importo è composto da una quota variabile e una quota a titolo di maggiorazioni:

  •  una quota variabile progressiva (da un massimo di 199,4 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.090,61 euro a un minimo di 57 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 45.574,96 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:
  1. nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo),
  2. madri di età inferiore a 21 anni,
  3. nuclei con quattro o più figli,
  4. genitori entrambi titolari di reddito da lavoro,
  5. figli affetti da disabilità
  • la quota a titolo di maggiorazioni serve per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare e delle detrazioni fiscali medie, che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

👉 Modalità di erogazione dell'assegno

L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente oppure, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle seguenti opzioni:

  • In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente
  • "Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;
  • "Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.

La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.
In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

L’assegno viene erogato tramite:

  • accredito su:
  1. conto corrente bancario;
  2. conto corrente postale;
  3. carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
  4. libretto di risparmio dotato di codice IBAN

Lo strumento di riscossione dotato di IBAN, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace

  • consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
  • accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza

👉 Tempistica presentazione domanda

La domanda per l’Assegno unico e universale è annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo e può essere presentata a partire dal 1° gennaio.

Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

Cosa cambia dal 1° marzo 2023
Con la circolare INPS n. 132 del 15-12-2022 a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, da gennaio 2022 a febbraio 2023, abbiano presentato domanda, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio il contributo, senza la necessità di presentare una nuova domanda.

👉 Se cambiano le condizioni dichiarate nella domanda

Nell'ipotesi in cui le condizioni che erano state dichiarate nella domanda iniziale, dovessero subire delle variazioni, è compito del beneficiario apportare le modifiche direttamente sulla domanda precompilata dall'INPS.

I casi che richiedono la  variazione della domanda:
✔️ nascita di figli,
✔️ variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio,
✔️ variazioni nella dichiarazione relativa alla frequenza scolastica per il figlio maggiorenne (18-21 anni),
✔️ modifiche attinenti alla separazione / stato matrimoniale dei genitori,
✔️ modifiche dei criteri di ripartizione tra i due genitori sulla base del provvedimento del giudice o dell'accordo tra genitori,
✔️ variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni,
✔️ variazioni delle modalità di pagamento prescelte

👉 Modalità di presentazione domanda

La domanda può essere presentata da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio secondo una delle seguenti modalità:

  • accedendo dal sito INPS al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

👉 Richiesta assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza

Per questi nuclei l’Assegno unico sarà corrisposto dall’INPS, senza necessità di presentare domanda. Le modalità di riconoscimento dell’Assegno unico a questi nuclei familiari sono state illustrate con la circolare INPS 28 aprile 2022, n. 53.

Con il messaggio INPS 31 dicembre 2021, n. 4748 si forniscono i requisiti e le indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.

👉 Simulatore dell'assegno unico e universale

È online il simulatore dell’Assegno unico e universale. Il servizio permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico.
Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.

👉 Per informazioni

Sul canale Youtube dell’Istituto è possibile consultare un video tutorial che spiega come presentare la domanda di Assegno unico

Nota sulle unioni civili 


La Circolare INPS n. 84 del 5 maggio 2017 (pdf125.44 KB), ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'individuazione del nucleo familiare nelle unioni civili e alla determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi, per l'erogazione dell'Assegno per il Nucleo Famigliare e degli Assegni Famigliari .

👉 Nucleo familiare di riferimento per le unioni civili

  • caso di unione civile in cui solo una delle due parti è lavoratore dipendente o titolare di una prestazione previdenziale: devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell'unione civile priva di posizione tutelata
  • caso di unione civile tra persone dello stesso sesso in presenza di figli di una delle due parti nati da un'unione precedente: se genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all'unione civile e uno dei due ha una posizione tutelata e l'affido dei figli è condiviso o esclusivo non cambia nulla perchè ai figli viene garantito, in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei genitori . Se invece sono genitori separati o naturali privi  entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto lavoratore, dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva, garantisce il diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare  e/o agli Assegni familiari per i figli dell'altra parte dell'unione civile.
  • caso di unione civile tra persone dello stesso sesso con figli di una delle due parti nati dopo l'unione: l'assegno viene erogato solo se il figlio è stato inserito all'interno dell'unione civile mediante provvedimento del giudice come previsto dall'art. 252 del c.c.

👉  Reddito di riferimento in caso di convivenza

Ai fini dell'erogazione dell'Assegno per il nucleo familiare, per la determinazione del reddito complessivo di riferimento è assimilabile ai nuclei familiari coniugale solo il caso in cui la coppia di fatto abbia stipulato il contratto di convivenza previsto dal comma 50 dell'art.1 della legge 76/2016 (pdf49.51 KB), qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune.


Esonero della contribuzione previdenziale per le lavoratrici con figli (Bonus mamme)

Il Bonus mamme introdotto dalla legge di Bilancio 2024, prevede un esonero dal versamento della quota di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a
carico delle lavoratrici madri con 3 o più figli, esteso per il 2024 in via sperimentale, anche alle lavoratrici madri di 2 figli.

👉 A chi spetta e per quanto tempo

Spetta alle lavoratrici madri dipendenti a tempo indeterminato (anche part-time o con contratto di somministrazione) del settore pubblico, privato, agricolo o delle cooperative di lavoro. Sono esclusi i soli rapporti di lavoro domestico.

L’esonero contributivo è riconosciuto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di 3 o più figli, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
In via sperimentale, per il 2024, alla decontribuzione possono accedere anche le lavoratrici madri di 2 figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo

L'esonero spetta dal 1 gennaio 2024 se i requisiti sussistono già a tale data ; altrimenti dal mese di nascita del secondo/terzo figlio o dal mese di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui la donna fosse già madre di due/tre o più figli ma non ancora lavoratrice dipendente a tempo indeterminato
Del beneficio possono usufruire anche le lavoratrici con bambini in adozione o in affido.

👉 Casi particolari

  • Lavoratrice madre in congedo straordinario > l'esonero non è riconosciuto
  • Lavoratrice madre in congedo di maternità o parentale > se il contratto di lavoro prevede un integrazione da parte del datore di lavoro dell'indennizzo, l'agevolazione spetta solo per la quota di contributi versati sull'integrazione versata dal datore di lavoro.
  • Lavoratrice madre in congedo di maternità > l'esonero è riconosciuto solo per i mesi non coperti dal congedo.

👉 Quanto spetta

L’esonero dalla contribuzione è pari al 100% della quota di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti posta a carico della lavoratrice, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.

👉 Come richiederlo

La volontà di usufruire dell’esonero deve essere comunicata dalla lavoratrice al datore di lavoro, unitamente al numero di figli e ai rispettivi codici fiscali. Nel caso in cui la lavoratrice indichi solo il numero di figli al datore di lavoro, i rispettivi codici fiscali dovranno essere inseriti nell’apposito applicativo Inps on line, appena sarà disponibile

👉 Per informazioni

Sito INPS

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina