Interventi antisismici

CHE COS'E':

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 è possibile usufruire di una detrazione del 50%,  per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici presenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3). La detrazione va calcolata su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali le detrazioni sono ancora più elevate. 
In particolare, spettano nelle seguenti misure:

  • 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore (80% dal 2018) 
  • 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. Dal 2018 la detrazione per le parti comuni si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro.

Infine, chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro).

Per maggiori informazioni consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina