CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE

COS'E':

L'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
La legge di bilancio 2022 ha stabilizzato entrambi i congedi del padre.

RIVOLTO A:

Padri lavoratori dipendenti, di minori adottivi, affidatari o collocatari entro e non oltre il quinto mese dalla nascita o dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione nazionale o internazionale, oppure dall’affidamento, ma anche in caso di morte perinatale del figlio. 

Per approfondire l'argomento è possibile consultare il sito INPS 

    DOVE ANDARE

    Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta online all'Istituto attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite Contact center (al numero 803 164 oppure 06 164 164) o tramite enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    I lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni presentano sempre la domanda alla propria amministrazione datrice di lavoro, comunicando in forma scritta le date di fruizione.

    Azioni sul documento

    ultima modifica 2023-05-26T11:45:43+02:00
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