PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

CHE COS'E
Consiste nella possibilità di richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato al fine di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi. Il Patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto sia in materia civile che in materia penale.


RIVOLTO A

Cittadini italiani; stranieri, regolarmente soggiornati sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; apolidi; enti o associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitino attività economica. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68

Si tiene conto del solo reddito dell’interessato, quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.


DOVE ANDARE
La domanda deve essere consegnata presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato che ha sede presso il Piazza Dei Tribunali 4 - 40124 Bologna (BO) tel: 051 6448118 e che osserva i seguenti orari di apertura dal Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 8,30 - 13,30


INFORMAZIONI UTILI
Gli Avvocati ammessi al Patrocinio a spese dello Stato compaiono in un Elenco specifico disponibile presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Nel sito www.ordine-forense.bo.it nella sezione Patrocino a spese dello Stato è presente la modulistica e le procedure per l'istanza di ammissione

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ultima modifica 2022-10-31T13:14:33+02:00
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