Congedi parentali

COS'E':
In seguito alla nascita dei figli il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede, per entrambi i genitori lavoratori dipendenti, per le madri lavoratrici autonome e per i genitori iscritti alla gestione separata dell'INPS (Co.co.pro.) la possibilità di godere di un periodo di aspettativa facoltativa o congedo parentale in aggiunta a quello di aspettativa obbligatoria.
Il congedo parentale spetta al lavoratore dipendente padre e/o alla madre lavoratrice dipendente per una durata massima di 6 mesi ciascuno con retribuzione pari al 30% dello stipendio.
Nel caso entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, la durata massima del congedo parentale diventa di 10 mesi complessivamente tra padre e madre, salvo che il padre lavoratore dipendente non decida di usufruirne per un periodo non inferiore a 3 mesi, anche frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi, fino a 7 mesi. In tal caso i mesi complessivi di astensione per congedo parentale di entrambi i genitori possono arrivare a 11.
Tale congedo può essere fruito liberamente, in maniera continuativa o frazionata, dalla madre e/o dal padre nei primi 8 anni di vita del bambino.
Alle madri lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, artigiane, lavoratrici esercenti attività commerciali il congedo parentale spetta per una durata massima di 3 mesi e può essere fruito, continuativamente o in maniera frazionata, dopo il congedo per maternità e fino ad un anno di vita del figlio.
Durante il periodo di congedo parentale, i genitori lavoratori dipendenti e le madri lavoratrici autonome hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
I genitori lavoratori dipendenti possono godere dell'astensione facoltativa retribuita al 30% senza alcuna condizione di reddito fino al terzo anno di vita del bambino, subordinata a determinate condizioni di reddito dal compimento del terzo anno di vita fino al compimento dell'ottavo anno di età.
L'indennità del 30% della retribuzione viene corrisposta per un massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi.
La Legge Finanziaria 2007 ha introdotto, anche per i lavoratori a progetto (CO.CO.CO , CO.CO.PRO.) iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, la possibilità di usufruire del congedo parentale. Il trattamento economico previsto, limitatamente ad un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, in analogia con le lavoratrici autonome, è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione del trattamento di maternità.
La Legge Finanziaria 2008, in materia di congedi di maternità, paternità e parentali, ha equiparato i genitori adottivi e affidatari con i genitori naturali.
La nuova normativa sancisce la possibilità di godere del congedo di maternità per 5 mesi a prescindere dall'età del minore adottato e di 3 mesi nel caso dell'affido. I congedi possono essere utilizzati anche prima dell'ingresso del bambino in Italia, nel caso delle adozioni internazionali, quando la coppia si reca all'estero per incontrare il minore per perfezionare le procedure adottive.
I genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino nel momento dell'adozione o dell'affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età.
Al padre lavoratore spetta il congedo di paternità (adozione nazionale, internazionale ed affido), alle stesse condizioni previste per la madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, in alternativa alla madre lavoratrice che vi rinuncia anche solo parzialmente. Il padre lavoratore potrà usufruire dei congedi anche in caso di decesso o infermità della madre e nei casi di abbandono o affidamento esclusivo.

COSA OCCORRE:
Occorre compilare un modulo di richiesta a cui va allegato un'autocertificazione attestante la nascita del bambino. La domanda deve essere presentata all’Inps in modo telematico mediante una delle seguenti modalità:
- Collegandosi al Sito Inps con PIN dispositivo - www.inps.it
- Contact Center  803.164
- Patronati
I genitori adottivi o affidatari devono presentare il provvedimento di affidamento o adozione.
Il genitore si può assentare appena ottenuto il certificato INPS e averlo presentato al datore di lavoro.

DOVE ANDARE:
Per le lavoratrici e i lavoratori subordinate/i e parasubordinate/i: la richiesta di congedo parentale va presentata al datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'astensione e inoltrata per via telematica all'INPS

Per le lavoratrici autonome: la richiesta di congedo parentale deve essere presentata all’Inps di residenza prima di ogni inizio dei periodi di astensione utilizzando il nuovo mod. AST. FAC.LAV.AUT. (codice SR59) predisposto per l’acquisizione delle informazioni necessarie al completo esame della domanda che consente anche la sospensione dell’obbligo contributivo.


INFORMAZIONI UTILI:
Per eventuali ulteriori informazioni e per la compilazione dei modelli ci si può rivolgere a:

PATRONATI SASSUOLO:

ACLI SERVICE Modena -  sedi di Sassuolo:
Via Ciro Menotti,71 -  Tel. 0536/ 888339   
Lunedì /Mercoledì /Venerdì  dalle 8.30 alle 12.30
Senza appuntamento
Gli altri giorni solo su appuntamento

CAF CISL Modena - sedi di Sassuolo:
Via Mazzini 178/3 -  Tel. 0536/  886777 – Fax. 0536/ 807177

Aperto dal Lunedì al Venerdì 8.30- 12.30 e 14.30 – 18.30 (Mercoledì pomeriggio chiuso);

Sabato 8.30- 11.30.                                                                                          


CISL – Patronato Sassuolo
Via Mazzini, 173 -  Tel. 0536/ 886711 – Fax. 0536/ 980921  
Lunedì  e Venerdì 8.30- 12.30 e 15.00- 18.30 /Martedì 8.30- 12.30 pomeriggio su appuntamento/  Mercoledì 8.30- 12.30/ Sabato 8.30- 12.00/ Giovedì chiuso.

CAF CGIL CSC- sede di Sassuolo
Via Adda,71/a - Tel. 0536/ 811101 – Fax. 0536/ 811278
Lunedì 9.00 -12.30/ Martedì 15.00 - 18.00/ Venerdì 9.00- 12.00
Senza appuntamento
Per la compilazione dell’ISEE è necessario prendere l’appuntamento

CNA - SEDE DI SASSUOLO
Via Regina Pacis ,42 int.1 - Tel. 0536/ 875711 – Fax. 0536/875791

E.mail  sassuolo.regina@mo.cna.it
Solo su appuntamento

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ultima modifica 2017-12-19T12:26:00+02:00
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