Congedi parentali (facoltativi)

Congedo parentale facoltativo per la madre e il padre

La vigente legislazione  prevede la possibilità per i genitori di usufruire di periodi di congedo parentale, in seguito al congedo di maternità per la madre  e subito dopo il parto per il padre, con modalità diverse a seconda del loro inquadramento lavorativo (lavoratori dipendenti, lavoratrici autonome, lavoratori con contratti di collaborazione). Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino .
Non spetta a: disoccupati o sospesi, lavoratori domestici e lavoratori a domicilio

Lavoratori dipendenti

La legge riconosce ad entrambi i genitori, la possibilità di usufruire di un periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro di 10 mesi (elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) entro i 12 anni di vita del bambino. La madre può usufruire di tali periodi dopo il periodo di congedo per maternità obbligatoria, mentre il padre ne può usufruire anche durante il periodo di congedo di maternità della madre e quindi subito dopo il parto. 

I limiti massimi individuali e di entrambi i genitori, per ogni figlio (entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) si possono riassumere come segue:

  • la madre può fruire di massimo 6 mesi
  • il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi)
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi)

Per quanto riguarda i genitori adottivi e affidatari, la legge prevede che siano equiparati ai genitori naturali in materia di congedi per maternità e congedi parentali.

Il diritto all’indennità con il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 è stato esteso fino ai 12 anni d’età del bambino, rispetto ai sei anni precedentemente previsti, con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che complessivamente possono arrivare fino a un massimo di nove mesi e non più sei:

  • 30% della retribuzione per tre mesi, per ciascun genitore non trasferibili all'altro genitore
  • 30% della retribuzione per ulteriori 3 mesi spettano ad entrambe i genitori, ma in alternativa tra loro

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili, per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino ai 12 anni di età (e non più fino all'ottavo anno) del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Per ulteriori informazioni: consultare il sito INPS

Lavoratrici e Lavoratori Autonomi

Le lavoratrici autonome hanno diritto ad usufruire di un periodo di congedo parentale di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino, a condizione che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Con  il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 viene riconosciuto il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi, questo significa che il diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l’anno di vita del minore, riguarda entrambe i genitori.

L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.

In caso di adozione e affidamento sia nazionale che internazionale, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 1 anno dall’ingresso del minore nella famiglia.

Lavoratori/Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS

I genitori lavoratori a progetto e iscritti alla gestione separata dell'Inps, e in generale i lavoratori con contratti precari, possono usufruire del congedo parentale . A seguito del Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, fruiscono del congedo parentale entro i 12 anni (e non più entro i 3 anni) del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.

Anche per gli iscritti alla gestione separata, è previsto il diritto per ciascun genitore a 3 mesi di congedo parentale indennizzato (con retribuzione pari al 30% del reddito percepito), non trasferibile all’altro genitore e di ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Lavoratori/Lavoratrici agricoli

Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con un contratto a tempo determinato possono fare richiesta di congedo parentale nel primo anno di vita del bambino se hanno prestato 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento. Per gli anni successivi al primo e fino al sesto (per i periodi di congedo indennizzabili) e sino al dodicesimo (per i periodi di congedo fruibili) possono far richiesta di congedo parentale se sussiste lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura) nell’anno precedente l’evento oppure, nello stesso anno se le giornate sono svolte tutte prima dell’inizio del congedo.

Riferimenti normativi

Ulteriori chiarimenti sulla presentazione della domanda, le modalità transitorie e i requisiti sono riportate nel Messaggio INPS n° 3066 del 04-08-2022  e nella Circolare INPS n. 122 del 27-10-2022


Congedo parentale a ore

La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale frazionandolo ad ore, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione e i criteri di calcolo del congedo stesso su base oraria.
Il decreto legislativo 80/2015, attuativo della delega  contenuta nel Job act, prevede che in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale, i lavoratori possano fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale. Per le modalità operative di presentazione della domanda e di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia a quanto contenuto nella circolare INPS n.152 del 18 agosto 2015 (pdf115.68 KB).


Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale

Il decreto legislativo 81/2015, prevede la possibilità per il lavoratore di chiedere una sola voltala trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale , al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. La riduzione dell’orario però non deve superare il 50%.


Genitore solo 

La condizione di "genitore solo" si ha nei casi di morte dell'altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo o non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.
La situazione di “ragazza madre” o di “genitore single” non realizza di per sé la condizione di “genitore solo”: deve infatti risultare anche il non riconoscimento dell’altro genitore. Analogamente dicasi per la situazione di genitore separato: nella sentenza di separazione deve risultare che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori. L’articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che,  per genitore solo deve intendersi, anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.
Al genitore solo, dopo le modifiche apportate dal  Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, sono riconosciuti 11 mesi ( e non più 10) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6) sono indennizzabili al 30%
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Per maggiori informazioni consultare la Circolare dell'INPS n.8 del 17 gennaio 2003.


Presentazione della domanda per i congedi parentali 

La domanda di congedo parentale va presentata all'Inps prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. In caso di ritardo, l'indennità è riconosciuta solo per i periodi di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
Il lavoratore è tenuto - salvo ipotesi di oggettiva impossibilità - a preavvisare il datore di lavoro  almeno 5 giorni prima. Per il congedo parentale  a ore il periodo di preavviso non deve essere inferiore a 2 giorni.

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Entra in MyINPS);
  • Contact Center integrato - tel. 803164;
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Riposi giornalieri per l'allattamento

Nel primo anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a provvedere, anche se parzialmente, all'allattamento del figlio (sia al seno che artificiale), usufruendo di due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno. I riposi giornalieri sono anche cumulabili in un unico riposo di due ore, collocabile in vario modo entro la giornata di lavoro. Se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere, si ha diritto a un solo riposo di un'ora. I riposi poi si riducono a mezz'ora nel caso all'interno dell'azienda sia presente un nido.
La possibilità di usufruire dei riposi giornalieri è estesa al padre quando il figlio sia a lui affidato o in alternativa alla madre lavoratrice, che non se ne avvalga per espressa rinuncia o nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. La circolare dell’INPS n.112 del 15 ottobre 2009 ha esteso i riposi giornalieri anche ai padri lavoratori dipendenti nel caso in cui la madre sia casalinga ma si trovi nell’impossibilità di accudire il neonato.
I riposi spettano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.
In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate e possono essere utilizzate anche dal padre, nei periodi di congedo della madre. Il raddoppio dei riposi è previsto anche in caso di adozione o affidamento di due o più minori, anche se non sono fratelli, che entrano in famiglia nella stessa data.
La domanda di riposi orari della madre, per allattamento, va presentata al datore di lavoro, quella del padre va presentata all'Inps e al datore di lavoro.


Congedi per la malattia del figlio

Entrambi i genitori hanno diritto alternativamente ad astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore ai 3 anni. Per i figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni il periodo di astensione previsto è di massimo 5 giorni all’anno.
Durante la fruizione del congedo per malattia del figlio , al genitore non spetta alcun trattamento economico, fatta eccezione per i dipendenti pubblici. Per fruire del congedo per malattia dei figli, è sufficiente presentare un certificato medico, rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, al datore di lavoro con l’indicazione della durata della malattia. In questi giorni il genitore non ha l’obbligo di reperibilità durante gli orari di visita fiscale. È quanto esplicitamente affermato nella Circolare Funzione Pubblica n. 14/2000. Chi sceglie di astenersi dal lavoro presenta al suo datore di lavoro una autocertificazione da cui risulti che l'altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Se la malattia della bambina o del bambino, che comporti ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie sono interrotte.


Congedi, permessi e riposi per figli portatori di handicap grave

Congedi parentali e prolungamento dell'astensione facoltativa

L'articolo 33 del Decreto Legislativo 151/2001 (pdf170.41 KB), prevede che entro il dodicesimo anno di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione dell'Azienda Usl prevista dalla Legge 104/1992, la lavoratrice madre, o - in alternativa - il padre lavoratore, ha diritto a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di tutela della maternità, fino ad un  massimo di 3 anni, precisando che “tre anni” è la somma totale dei congedi (ordinario e prolungamento), che possono essere fruiti dai genitori. Il prolungamento del congedo parentale decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente, nello specifico:

  • alla madre , trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità;
  • al padre , trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio;
  • al genitore solo , trascorsi 10 mesi decorrenti:
  • in caso di madre "sola ", dalla fine del congedo di maternità;
  • in caso di padre "solo", dalla nascita del minore o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità.

In sintesi, prima di accedere al prolungamento dell'astensione facoltativa, è necessario fruire dei congedi parentali oppure attendere che siano trascorsi i periodi di tempo sopra riportati. Ai genitori di bambini con disabilità l’indennità del 30% spetta per tutto il periodo del prolungamento . I congedi parentali possono essere frazionati su base oraria, tenendo presente che la fruizione del prolungamento del congedo per figli con disabilità è incompatibile con la fruizione dei permessi delle due ore di riposo giornaliero retribuito previste dalla legge 104/1992, fino al terzo anno di età del bambino.

Riposi e permessi per figli con handicap grave

In riferimento alla legge 104 del 1992, sono previsti tali benefici in base all’età del bambino con handicap in situazione di gravità:

  • fino al compimento del terzo anno di vita del bambino e in alternativa al congedo parentale i genitori possono usufruire di un permesso di due ore di riposo giornaliero retribuito (art. 33, comma 2, legge 104/92);
  • successivamente al compimento del terso anno di vita la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto a tre giorni di permessi retribuiti che possono essere fruiti nell’arco di un mese 8art. 33, comma 3, legge 104/92).

Congedi retribuiti di due anni

La legge 151 del 2001 (art. 42, comma 5) ha integrato le disposizioni previste dalla legge 53 del 2000, introducendo l’opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito continuativo o frazionato . La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai congedi biennali retribuiti è che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno, con l'unica eccezione del caso in cui la richiesta di un famigliare sia richiesta dalla struttura sanitaria (art. 42 del decreto legislativo 119/2011). In presenza di pluralità di figli portatori di handicap, non è possibile per lo stesso lavoratore fruire del raddoppio  dei congedi. Il diritto al congedo è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Negli stessi giorni, tuttavia, l'altro genitore non può fruire dei (tre) giorni di permesso (Legge 104) né del congedo parentale frazionato  (tre anni fino al compimento dell’ottavo anno di età).

Il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ma durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. Per fruire del congedo retribuito (frazionato o completo) il lavoratore deve presentare una specifica domanda, allegando documentazione, dichiarazioni, indicazioni. L’iter è diverso a seconda che si tratti di un dipendente pubblico, di un dipendente privato assicurato con INPS o di un dipendente assicurato con altri enti previdenziali.
Per lo stesso figlio i genitori possono fruire, anche contemporaneamente, del congedo di maternità o del congedo parentale e del congedo straordinario retribuito di due anni (vedi Circolare INPS 22912 del 20 settembre 2007).


Congedo parentale SARS CoV-2 : Congedo parentale per figli in quarantena

L'articolo 9 del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, prevede il rinnovo del congedo parentale, ora denominato Congedo parentale SARS CoV-2,  che può essere fruito dai genitori :

  • lavoratori dipendenti
  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
  • lavoratori autonomi iscritti all’Inps

Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari.

Casi in cui può essere richiesto

Il Congedo parentale SARS CoV-2, può essere richiesto per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto (disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto) o con attività didattica o educativa in presenza sospesa, con possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente.

I medesimi benefici sono riconosciuti ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), a prescindere dall’età del figlio e dalla convivenza del genitore con il figlio.

In caso di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni uno dei genitori , alternativamente all'altro, al ricorrere delle medesime condizioni di cui sopra ha diritto di astenersi dal lavoro MA senza corresponsione di retribuzione o indennità e con DIVIETO di licenziamento e DIRITTO alla conservazione del posto di lavoro.

NOTA BENE:  
Il Congedo parentale SARS CoV-2 non può essere utilizzato:

  • contemporaneamente da entrambe i genitori, salvo che il congedo riguardi altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti, che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure
  • quando l'altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa o risulta sospeso dal lavoro

Indennità percepita

Per il lavoratori dipendenti il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria ed è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.

Per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps la disposizione normativa non prevede la fruizione in modalità oraria, pertanto, per tali categorie lavorative, la fruizione del congedo in argomento è possibile nella sola modalità giornaliera. E' riconosciuta un'indennità del 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e della della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, per i lavoratori autonomi.

Periodo di fruizione del congedo

Il “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere fruito nei casi di cui sopra ricadenti nell'arco temporale che va dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 (come specificato nella circolare INPS del 17 dicembre 2021) al 31 marzo 2022 (termine prorogato con  il messaggio INPS dell'8 gennaio 2022, n. 74) .

Gli eventuali periodi di congedo parentale facoltativo standard, fruiti dai genitori dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, per motivi riconducibili a periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale o a periodi in cui il figlio era in quarantena a causa di infezione da covid o per contatto, possano essere convertiti, a domanda, nel “Congedo parentale SARS CoV-2” e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale.

L'INPS, con la circolare INPS 17 dicembre 2021, n. 189, fornisce le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo parentale SARS CoV-2.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica: 

  • tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli Istituti di Patronato.

Per i lavoratori dipendenti, vedi le istruzioni fornite con il messaggio INPS del 21 dicembre 2021, n. 4564

Per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e i lavoratori autonomi, vedi le istruzioni fornite con il Messaggio INPS n. 327 del 21-01-2022


Legislazione

Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel Decreto legislativo, 26 marzo 2001, n. 151 (pdf170.41 KB) "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", a cui sono state apportate nel tempo varie modifiche . Segnaliamo quelle principali:
Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" (pdf48.59 KB)
Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 
Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105

Fonte: INPS

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