Congedo facoltativo del padre

RIVOLTO A:
Padri lavoratori dipendenti del settore privato anche adottivi ed affidatari

COS'E':
La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto il Congedo facoltativo per il padre lavoratore dipendente del settore privato che, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, può astenersi dal lavoro. La legge di bilancio 2021 ha confermato che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2021, tale congedo sia nella misura di un giorno. Il comma 25 dell’art.1 della stessa legge ha esteso il congedo facoltativo (e obbligatorio) ai casi di morte perinatale.
Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all'astensione della madre e deve essere esercitato entro 5 mesi dalla nascita o dall'ingresso del figlio in famiglia. Il padre lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.

DOVE ANDARE:
La domanda deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Entra in MyINPS);
- Contact Center integrato - tel. 803164;
- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Elenco Patronati

- Patronato CGIL - P.zza Verdi, 5 - Tel. 0532/783111 - 783295

- Patronato INAS-CISL - C.so Piave, 70 - Tel. 0532/777611 (centralino CISL)

- Patronato UIL - Via Oroboni, 42 - Tel. 0532/250802

- Patronato ACLI - Via Ariosto, 88 - Tel.  0532/207583 - fax 0532205868


INFORMAZIONI UTILI:
Per quanto riguarda la possibilità di fruire di tali congedi da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni la Circolare INPS n. 40/2013 stabilisce che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in attesa dei decreti attuativi specifici. 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito INPS





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ultima modifica 2021-02-04T16:53:06+01:00
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