Famiglia di fatto - Convivenza

In Italia, la costituzione di una convivenza di fatto tra due persone che vivono insieme non è automatica, anche se condividono, ad esempio, la responsabilità di un figlio insieme o hanno la stessa residenza.

Le coppie che desiderano essere riconosciute ufficialmente come conviventi di fatto devono dichiarare esplicitamente la loro intenzione presso l'Ufficio Anagrafe del proprio Comune. In questa sede, è necessario compilare e sottoscrivere un modulo che attesta la loro convivenza, confermando il legame affettivo, la reciproca assistenza morale e materiale, e la condivisione della residenza, senza vincoli di matrimonio o unione civile con altri.

Questa procedura garantisce alcuni diritti simili a quelli delle coppie sposate o in unione civile, come il diritto alla successione in caso di affitto o l'assistenza in situazioni di malattia grave. Pertanto, è essenziale che le coppie formalizzino la loro convivenza attraverso questa dichiarazione per fruire pienamente dei diritti previsti.

La legge n.76 del 2016, nota come legge Cirinnà, ha introdotto importanti novità in questo ambito. La legge riconosce le unioni civili tra persone dello stesso sesso e estende il riconoscimento a livello nazionale delle coppie di fatto, sia eterosessuali che omosessuali. Questa inclusione assicura che tutte le coppie, indipendentemente dall'orientamento sessuale, possano accedere alle stesse forme di riconoscimento e protezione legale attraverso la registrazione della loro convivenza di fatto.


Requisiti per dichiarare la costituzione di una convivenza di fatto

La richiesta può essere effettuata solo da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Inoltre, le stesse devono essere coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.

Per poter procedere con la dichiarazione non è possibile essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Nel caso in cui la coppia non sia residente, coabitante e iscritta sul medesimo stato di famiglia è necessario effettuare la variazione anagrafica della residenza prima di procedere.


Dove andare

Le coppie che intendono costituire una convivenza di fatto devono presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe del proprio Comune per compilare e sottoscrivere un modulo in cui dichiarano i requisiti sopra indicati. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi e presentata unitamente alle copie dei due documenti di identità dei dichiaranti.


Terminare la convivenza di fatto

La convivenza di fatto può terminare in seguito a dichiarazione di cessazione dei legami affettivi di coppia da parte anche di uno solo dei componenti, o d’ufficio in caso di eventi oggettivi (quali matrimonio/unione civile dei conviventi tra loro o con altre persone; decesso di un convivente; cessazione della coabitazione  dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio).

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.


Diritti delle famiglie di fatto

  • Vengono riconosciuti gli stessi diritti previsti per le coppie sposate in caso di: detenzione di uno dei due; malattia o ricovero; designazione del partner come legale rappresentate in caso di donazione degli organi e funerali. Nelle unioni civili, sono inoltre riconosciuti medesimi diritti anche per le prestazioni a sostegno del reddito erogate dall'INPS (maggiori dettagli nella Circolare INPS n. 84 del 5 maggio 2017 (pdf125.44 KB) ).
  • NON vengono riconosciuti gli stessi diritti previsti per le coppie sposate per quanto riguarda invece la pensione di reversibilità, per la quale le persone non sposate non possono quindi avanzare alcun diritto.
  • Rispetto ai diritti che il coniuge può pretendere sulla casa comune in caso di morte del compagno, essi si riducono alla possibilità di soggiornare nella casa comune per un periodo che varia dai due ai cinque anni al massimo e comunque sono destinati ad estinguersi in caso di nuova convivenza con un’altra persona, o in caso di matrimonio o unione civile. Nel caso in cui convivessero nella stessa abitazione anche i figli della coppia o i figli di uno dei due, il diritto di permanenza si traduce in almeno tre anni.

Aspetti patrimoniali

Le coppie di fatto in Italia possono effettivamente regolare i propri rapporti patrimoniali, ma non è qualcosa che avviene automaticamente come nel matrimonio, dove il regime patrimoniale di default è la comunione dei beni (a meno che non si scelga diversamente tramite un regime di separazione dei beni). Per le coppie di fatto, ogni accordo sui beni deve essere esplicitamente stabilito tramite un "contratto di convivenza". Questo contratto permette di definire come verranno gestiti i beni durante la convivenza e come dovranno essere divisi in caso di separazione. Se le coppie di fatto non stipulano un tale contratto, i beni acquistati individualmente rimarranno di proprietà individuale, a meno che non si dimostri il contrario.

Il contratto di convivenza deve essere formalizzato tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o un avvocato. Esso può includere clausole relative alla distribuzione dei beni in caso di separazione e può essere modificato o risolto solo con il consenso di entrambi i partner o attraverso un processo legale specifico.


Genitori e figli

Per le famiglie italiane, le normative sono cambiate significativamente con l'approvazione della Legge n. 219 del 10 dicembre 2012, intitolata "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali". Questa legge ha eliminato ogni differenza legale tra i figli nati all'interno o all'esterno del matrimonio, unificando lo status di "figlio" e rivedendo le relazioni familiari, specialmente in materia di eredità.

La legge introduce il principio di responsabilità genitoriale, che sostituisce il precedente concetto di potestà. Questa responsabilità viene esercitata congiuntamente da entrambi i genitori se hanno riconosciuto il figlio e convivono insieme, o dal genitore che convive col figlio anche se entrambi i genitori lo hanno riconosciuto, o dal genitore che lo ha riconosciuto per primo se nessuno dei due convive col figlio.

In caso di cessazione della convivenza tra i genitori, si procederà con un unico processo davanti al Tribunale Ordinario competente, che deciderà sull'affidamento dei figli e stabilirà un assegno di mantenimento adeguato.


Adozioni

In Italia, le coppie di fatto non possono adottare insieme come coppia. La legge italiana attualmente permette solo alle coppie sposate di adottare un bambino congiuntamente. Tuttavia, una persona singola, indipendentemente dal suo stato civile, può adottare un bambino come individuo, ma questo non estende automaticamente i diritti genitoriali al partner convivente. Questo significa che, anche se uno dei partner in una coppia di fatto adotta un bambino, il secondo partner non acquisisce automaticamente la status legale di genitore adottivo.

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