Separazione e divorzio

Separazione di fatto e separazione legale

In generale, la separazione è una sospensione temporanea del matrimonio e dei suoi effetti civili. La separazione è stata istituita per permettere ai coniugi di trovare una riconciliazione.

La separazione di fatto è determinata dall'interruzione volontaria della vita matrimoniale dei coniugi, in seguito al raggiungimento di un accordo, anche se quest'ultimo non ha una validità giuridica (se non quando i coniugi richiedono l'omologazione del Tribunale).

Invece, la separazione legale è caratterizzata dall'intervento del Giudice, dell’Ufficiale di stato Civile o degli avvocati, in caso di negoziazione assistita.

La separazione legale può avvenire tramite separazione consensuale, in caso di accordo tra i coniugi, o separazione giudiziale, in caso di procedimento giudiziario.

Se si parla di separazione legale, i coniugi possono riconciliarsi tramite l'accertamento giudiziario o dichiarazione congiunta dei coniugi presso il Comune competente.

Quando è possibile richiedere la separazione legale: la separazione legale può essere richiesta dall'uno o dall'altro coniuge quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da nuocere gravemente all’educazione dei figli.
Con questa nuova formula, la riforma del Diritto di famiglia, introdotta con la Legge n. 151 del 1975, ha eliminato il concetto di colpa di uno o dell'altro coniuge come unico presupposto della separazione. Prima della riforma infatti, la separazione poteva essere pronunciata solo per violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e per colpa di uno dei due coniugi su domanda dell'altro mentre ora, anche il coniuge il cui comportamento ha creato l'impossibilità di convivenza può richiedere la separazione anche contro la volontà dell'altro coniuge. Resta tuttavia possibile che sia richiesto, e dunque pronunciato, l'addebito della separazione ad uno dei coniugi, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.

Consensuale e giudiziale

Esistono due tipi di separazione legale, quella consensuale in cui i coniugi sono d'accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà e quella giudiziale in cui invece questo accordo non c'è ed è il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione.
Dal 2014 con l'art. 12 legge 10.11.2014 n. 162 (pdf74.76 KB) i coniugi che  arrivano ad una separazione consensuale, possono scegliere di:

  • presentare la domanda (ricorso) congiunta al Tribunale, attivando la procedura già regolata dal codice civile, oppure
  • intraprendere la procedura di negoziazione assistita da almeno due avvocati, uno per ogni coniuge, secondo le nuove disposizioni della legge

Inoltre, solo per il caso in cui non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (pdf181.73 KB), ovvero economicamente non autosufficienti, i coniugi possono optare per la procedura avanti all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza.

Con la ”Riforma Cartabia” si sono introdotte nuove norme affinché tutte le controversie relative alla famiglia, e quindi anche la separazione ed il divorzio, vengano affrontate utilizzando un unico rito processuale, prevedendo inoltre che in un prossimo futuro sia istituito il Tribunale della famiglia, che si occuperà specificamente dei procedimenti in materia di relazioni familiari, persone e minorenni. La domanda dovrà essere proposta al Tribunale del luogo di residenza abituale dei figli minori, dovrà essere corredata da un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. Tra i documenti dovranno essere presenti tutti quelli relativi a redditi e patrimonio dei genitori, ogni volta che siano avanzate domande di tipo economico. Ciò consentirà al Giudice di avere un quadro chiaro della situazione e decidere con rapidità e precisione. Notevole importanza assume la mediazione familiare: il Giudice potrà in ogni momento invitare i coniugi ad avvalersi della mediazione familiare per raggiungere un accordo sulle condizioni dei separazione e divorzio, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

Figli: responsabilità genitoriale, affidamento, mantenimento

Con l'introduzione della legge n. 54, 8 febbraio 2006 (pdf27.44 KB), Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di esso. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori; oppure stabilisce a quali di essi i figli siano affidati e determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non sono contrari agli interessi dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

Responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori. Per sottolineare l’importanza del ruolo dei genitori, il legislatore con la legge 219 del 10/12/2012 (pdf27.14 KB) ed i successivi decreti attuativi, oltre a parificare sotto ogni aspetto i figli nati da genitori sposati e quelli nati da genitori non coniugati, ha sostituito il concetto di potestà dei genitori con quello di responsabilità dei genitori: essa è esercitata in comune da tutti e due i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli (istruzione, educazione, salute) sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione sarà presa dal giudice. Il giudice può anche stabilire, su questioni di ordinaria amministrazione che i genitori esercitino separatamente la responsabilità genitoriale.

Spese per i figli in comune. Ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, se necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità delle spese che deve tener conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto prima della separazione dal figlio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e del costo economico dei compiti domestici e di cura che sono stati presi in carico da ciascun genitore. L'assegno di mantenimento, come già accade, viene automaticamente adeguato agli indici Istat.

Per consentire al Giudice di assumere decisioni il più possibile aderenti alla situazione economica e patrimoniale della famiglia viene richiesto che siano prodotti nel giudizio le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, oltre agli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Affidamento ad un solo genitore. Il giudice può stabilire l'affidamento dei figli ad un solo genitore quando l'affidamento ad entrambi  venga valutato come contrario all'interesse del minore. Questa richiesta può essere avanzata da uno dei due genitori in qualsiasi momento. I genitori hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà (ora responsabilità) su di essi, e delle eventuali disposizioni riguardanti la misura e le modalità del contributo finanziario.

I figli minori possono essere ascoltati dal Giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che li riguardano, a meno che il loro ascolto non risulti superfluo (come nel caso in cui esista un accordo tra i genitori sulle condizioni di affidamento) o sia contrario al loro interesse. Le loro opinioni devono essere tenute in considerazione in relazione alla loro età e maturità. All’ascolto dei figli procede sempre il Giudice, con le modalità precisate dalla legge e comunque in modo da garantire la serenità e riservatezza del minore.
In casi specifici inoltre può essere nominato un curatore speciale del minore che lo rappresenti nel processo.

La casa comune nell'interesse dei figli. Il godimento della casa acquistata dalla famiglia è attribuito ad uno dei due coniugi tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Nell'assegnazione il giudice tiene conto della regolazione dei rapporti economici tra i genitori. Il diritto del godimento della casa viene meno qualora l'assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, oppure conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Qualora uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio,  se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, l'altro può chiedere la ridefinizione degli accordi o delle intese sancite, compresi quelli economici. Il trasferimento di residenza dei minori deve essere comunicato all’altro genitore che deve prestare il proprio consenso. In mancanza di tale consenso il genitore che intende trasferirsi deve chiedere l’autorizzazione al giudice. Se la casa è in affitto, il contratto viene trasferito a nome del coniuge che vi rimane ad abitare.

Contributo di mantenimento anche in favore dei figli maggiorenni. Il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, nelle ipotesi in cui la mancata indipendenza economica non dipenda dalla inerzia degli stessi, il pagamento di un assegno periodico.

Nei casi di conflittualità tra i genitori. Sarà il giudice a intervenire per la soluzione delle controversie con provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni. In caso di gravi atti che arrechino pregiudizio al minore il giudice può intervenire sulle intese, ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore, disporre il risarcimento da un genitore all'altro, condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione che va da un minimo di 75 euro ad un massimo di cinquemila.
Quando uno dei due coniugi non ha mezzi sufficienti per continuare a mantenere un tenore di vita analogo a quello che conduceva durante la convivenza matrimoniale il Tribunale può stabilire a suo favore il pagamento di un assegno di mantenimento, ove ne ricorrano le condizioni.
Se la casa è in affitto, il contratto viene trasferito a nome del coniuge che vi rimane ad abitare. Se non ci sono figli la casa resta al coniuge che ne è proprietario o titolare del contratto di locazione; se la casa è dei due coniugi, essi stessi o il Giudice decidono a chi assegnarla, salvo dividerla se è possibile, oppure venderla su accordo delle parti.
Se i coniugi ritornano a vivere insieme per un periodo significativo, oppure fanno una dichiarazione di riconciliazione che viene allegata agli atti della separazione, quest'ultima decade automaticamente.
Per quanto riguarda il regime di comunione dei beni cessato al momento della separazione, se i coniugi vogliono ripristinarlo devono fare un'apposita dichiarazione mediante atto notarile.

Assistenza obbligatoria del difensore sia per la separazione consensuale che giudiziale, che per il divorzio. In presenza di figli minorenni, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o economicamente non autosufficienti, nel caso di separazione giudiziale o consensuale rimangono le indicazioni di legge previste dalla L. 80/2005 (pdf426.25 KB)(art. 707 cpc).

Divorzio

Il divorzio in Italia è regolato dalla legge 898/1970, che lo ha introdotto, successivamente modificata dalla legge n. 74/1987.
Il divorzio in Italia è ammissibile solo quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più mantenuta e ricostruita, in presenza di una delle cause tassativamente indicate dalla legge.

Anche il divorzio, cosi come la separazione può essere giudiziale o consensuale e può essere introdotto con ricorso al tribunale o svolgersi secondo le nuove modalità della negoziazione assistita da avvocati, oppure, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune (quest’ultima modalità è praticabile solo se non vi sono figli minori, maggiorenni ma non economicamente indipendenti o portatori di handicap).

Tempi per presentare domanda di divorzio

Il divorzio consensuale, basato cioè sulla richiesta concorde dei coniugi, non è ammesso nel nostro ordinamento in assenza di una pregressa separazione legale protrattasi per il tempo stabilito dalla legge, che costituisce il caso prevalente di divorzio.
Con le disposizioni della legge 6 maggio 2015, n. 55, i tempi per poter presentare domanda di divorzio sono stati ridotti da tre anni a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, o 1 anno nell’ipotesi della separazione giudiziale. Il termine inizia a decorrere dalla prima udienza di comparazione dei coniugi davanti al Tribunale.
Si deve trattare infatti di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologata, non avendo alcuna rilevanza a questo fine la separazione di fatto. 

Con la riforma del processo civile e l’introduzione del rito unico per le persone, i minorenni e le famiglie si è reso possibile che la domanda di separazione giudiziale e la domanda di divorzio siano proposte ed esaminate in un unico processo. La domanda di divorzio potrà quindi essere esaminata e decisa dopo 6 mesi dalla pronuncia della sentenza parziale di separazione, e gli accertamenti svolti nel corso del processo di separazione essere utilizzati anche al fine di definire le condizioni di divorzio. Non di rado infatti nel corso dello svolgimento del processo per separazione vengono a maturare i termini per chiedere il divorzio. Per evitare che vengano a coesistere due procedure sulle medesime questioni, si è data la possibilità di proporre domanda contestuale di separazione e divorzio giudiziale.

Casi in cui si può richiedere il divorzio

Oltre ai casi in cui non è possibile per i coniugi trovare una riconciliazione durante il periodo di Separazione (almeno 6 mesi nel caso di separazione consensuale, o 1 anno nell’ipotesi della separazione giudiziale), è previsto per legge richiedere il divorzio nei seguenti casi:

  • Quando il coniuge viene riconosciuto colpevole di delitti di particolare gravità accertati (è la sentenza di condanna che deve essere successiva al matrimonio, il fatto può essere anche precedente) dopo il matrimonio;
  • Quando il matrimonio non consumato;
  • Quando uno dei due coniugi effettua un cambio di sesso;
  • Quando un coniuge straniero che ha già ottenuto l'annullamento o scioglimento di matrimonio all'estero o che si sia già risposato, gli interessati possono chiedere al giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio o in caso di matrimonio concordatario, la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio.

Assegno divorzile

Con la sentenza di divorzio il Tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, l'obbligo per uno di essi di versare all'altro un assegno periodico in proporzione alle proprie sostanze ed ai propri redditi. Se il coniuge divorziato, al quale tale assegno deve essere versato, passa a nuove nozze, tale obbligo si estingue.
La legge attribuisce al coniuge beneficiario di assegno di mantenimento, non passato a nuove nozze, il diritto al 40% della liquidazione di fine rapporto da lavoro dipendente maturata dall'altro coniuge durante gli anni della vita matrimoniale. In caso di morte del coniuge obbligato, il beneficiario, se non si è risposato, ha diritto in tutto o in parte alla pensione di reversibilità.
Per quanto riguarda gli affidamenti e gli obblighi di mantenimento dei figli si applicano le disposizioni previste per la separazione e permangono gli stessi doveri nei confronti dei figli nati dal disciolto matrimonio, anche se uno o entrambi i genitori passano a nuove nozze.
Con il divorzio, dunque, si scioglie definitivamente il matrimonio: conseguentemente non sussiste più alcun diritto ereditario in capo ai coniugi divorziati.

Annullamento (Nullità)

La nullità, viene dichiarata per fatti o cause preesistenti la celebrazione e che hanno impedito il costituirsi di un matrimonio valido. Mentre il divorzio pone fine a un matrimonio perfettamente valido, la dichiarazione di nullità elimina in tutto o in parte gli effetti di un matrimonio originariamente invalido (ad es. il matrimonio di minori di 16 anni senza l'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni; il matrimonio di chi, all'epoca della celebrazione era già legato ad altra persona con matrimonio valido agli effetti civili; il matrimonio di persone legate da stretto vincolo di parentela; il matrimonio di chi al tempo della celebrazione era stato dichiarato interdetto per infermità di mente) Restano salvi gli effetti nei confronti degli eventuali figli nati dall'unione annullata.

Esiste anche una forma di annullamento solamente religioso, la cui pronuncia è di competenza del Tribunale Ecclesiastico.

Le cause per cui si può chiedere l'annullamento sono:

  • la mancanza di consenso da parte di uno dei coniugi o di entrambi al matrimonio, compresa la riserva mentale e la simulazione;
  • il fatto che uno dei coniugi escluda una delle finalità essenziali del matrimonio religioso, che sono la procreazione dei figli, la fedeltà, l'indissolubilità del vincolo matrimoniale;
  • l'errore sulla persona del coniuge;
  • la violenza fisica o il timore;
  • l'impotenza al rapporto sessuale dell'uomo o della donna;
  • Il fatto che il matrimonio non sia stato consumato, cioè che i due coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale completo. In questo caso non si tratta di vera nullità matrimoniale, ma di una speciale "dispensa" del Pontefice.

Quando il matrimonio viene annullato dal Tribunale ecclesiastico, la sentenza ha lo stesso effetto di quella pronunciata dall'autorità giudiziaria civile solo se la sentenza del Tribunale Ecclesiastico viene resa esecutiva nello Stato Italiano attraverso l'apposito procedimento di delibazione davanti alla Corte d'Appello.

La mediazione familiare

I genitori separati o in fase di separazione possono rivolgersi al servizio di mediazione familiare per poter ottenere un aiuto nella gestione delle difficoltà che la crisi separativa può comportare rispetto alla relazione con i figli. Lo scopo della mediazione è di aiutare i genitori a continuare ad essere padre e madre, protagonisti insieme della crescita e dello sviluppo dei propri figli, nonostante la crisi della coppia. Il percorso di mediazione familiare offre un luogo di confronto utile per arrivare alla definizione di accordi concreti, che riguardano la relazione quotidiana con i figli; si articola in un numero variabile di incontri, condotti da un mediatore appositamente formato, e può essere gratuito o a pagamento.

Il Patrocinio a spese dello Stato

I cittadini poco abbienti che non hanno la possibilità economica per poter incaricare un avvocato per la propria difesa possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello stato. L'istituto del Patrocinio a spese dello Stato, vale nell'ambito di un processo civile e anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (es. separazioni consensuali, divorzi disgiunti ecc...). L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
Il patrocinio a spese dello stato è rivolto a cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia al momento del fatto, apolidi, enti e associazioni che non perseguono fini di lucro.
Per essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a euro 11.746,68 (D.M. 23 luglio 2020 in GU n. 24 del 30 gennaio 2021).  Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, viene considerata la somma dei redditi conseguiti da tutti i conviventi / familiari. Si considera il reddito personale solo nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi, come in caso di separazione o divorzio.
La domanda di ammissione si presenta  presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto alla sede del Magistrato e del Giudice. Dopo il deposito della domanda il Consiglio dell'Ordine valuta se ricorrono le condizioni di ammissibilità fornendo una risposta entro 10 giorni. Successivamente al provvedimento di ammissione l'interessato può nominare un difensore scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato  appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello. (Fonte il sito del Ministero della Giustizia )

Gruppi di parola per figli di genitori separati

I gruppi di parola sono un'esperienza di gruppo per bambini  (6-11 anni) e ragazzi (12-16 anni), che vivono la separazione o il divorzio dei genitori, dove possono esprimere le proprie emozioni e le difficoltà in un ambiente accogliente con l'aiuto di esperti.
Possono dare voce ai dubbi e formulare domande, trovando sostegno anche grazie allo scambio con loro coetanei. Attraverso la parola, il disegno, il gioco, la scrittura ed altre attività i bambini e i ragazzi sono facilitati a dialogare con i genitori e a vivere più serenamente la riorganizzazione familiare.

Il progetto che partirà nell'autunno 2018, è coordinato dalla Regione Emilia Romagna e vede l'adesione di 18 Centri per le famiglie del territorio:

Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emilia, Unione comuni Pianura Reggiana, Unione comuni Bassa Reggiana, Unione Val d'Enza, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Unione Tresinaro Secchia, Bologna, Unione Terre d'argine, Alto ferrrarese, Ravenna (Cervia e Russi), Faenza, Forlì, Rimini, Rimini Sud, Unione comuni Val Marecchia.

L'iniziativa prevede 1 incontro di presentazione con i genitori e 4 incontri a cadenza settimanale e in piccoli gruppi. Gli incontri sono gratuiti. Per maggiori dettagli sul progetto consultare il sito della Regione Emilia Romagna .
Per informazioni sulle attività nel proprio territorio rivolgersi ai centri per le famiglie.

La carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, ha realizzato la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori, i cui principi fondanti sono ispirati alla Convenzione di New York e in particolare a quelli dell’ascolto e del superiore interesse dei minori. La Carta è anche il frutto di quanto emerso dal coinvolgimento di esperti, associazioni e soprattutto dal contributo fornito dalle persone di minore di età.
Obiettivo della Carta, dunque, è quello di rendere consapevoli i figli dei loro diritti e di contribuire alla crescita culturale dei genitori e in generale della società, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui sono portatrici le persone di minore età.
La Carta è articolata in 10 punti, 10 diritti, e vuole rappresentare uno strumento pensato a tutela e protezione dei bambini e dei ragazzi coinvolti nell’esperienza della separazione, con un linguaggio snello, sintetico, chiaro ed efficace, utilizzabile direttamente da loro, ma con l’obiettivo di rendere consapevoli gli adulti e in primis i genitori, della necessità di mantenere inalterata la centralità del figlio nella costruzione comune del nuovo assetto familiare. Scarica la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori in formato PDF (pdf1.1 MB) .

Agevolazioni economiche per genitori separati

Fondo Covid 19 per genitori separati o divorziati 
La Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, all'art. 12 bis, istituisce per il 2021, un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento. Con le risorse del fondo si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili. Per poter usufruire dell’agevolazione, si attende l'emanazione del decreto attuativo del Consiglio dei Ministri.

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