Riammissione a scuola dopo assenza prolungata con febbre, malessere o altre indisposizioni

Lo chiariscono in un documento la Regione, con l’assessorato alle Politiche per la Salute, e l’Ufficio scolastico regionale (Usr).

Il documento “Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna” è stato inviato ai dirigenti scolastici, coordinatori didattici, responsabili della sanità pubblica, pediatri e medici di medicina generale di tutto il territorio regionale.

Vediamo nel dettaglio, cosa prevede in caso di sintomi che abbiano causato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o l’assenza per più giorni.
In base alla valutazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, potranno verificarsi due situazioni:

  • Sospetto di un caso Covid-19, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale) valuta se richiedere, con le modalità in uso nella propria Azienda, l’esecuzione del tampone diagnostico. In caso di esito positivo, il Dipartimento di sanità pubblica avviserà il referente scolastico Covid-19 e l’alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi e all’esito negativo di due tamponi, eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del Dipartimento in merito alla riammissione in comunità. L’alunno rientrerà poi a scuola con attestato del Dipartimento di sanità pubblica di avvenuta guarigione. In caso di negatività, invece, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale), una volta terminati i sintomi, produrrà un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone.
  • Sintomatologia non riconducibile al Covid-19, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. Come previsto dalla legge regionale 16 luglio 2015, n.9 – art. 36 (“Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”) – non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica, né autocertificazione della famiglia.

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ultima modifica 2020-09-15T18:54:18+02:00
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