Contributo per i genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili

Il contributo mensile spetta a uno dei genitori disoccupati o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. L’erogazione del contributo prescinde dalla proprietà della casa di abitazione e non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Per chi

Nuclei familiari monoparentali, caratterizzati dalla presenza di un solo genitore disoccupato o monoreddito, con uno o più figli con disabilità a carico riconosciuta in misura non inferiore al 60%;

  • genitori disoccupati: persone prive d’impiego oppure che hanno un reddito da lavoro dipendente non superiore a 8.145 euro all’anno o da lavoro autonomo inferiore a 4.800 euro all’anno;
  • genitori monoreddito: l'unico percettore di reddito ha la responsabilità di portare a casa lo stipendio e gestire le finanze della famiglia; si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro.

Per richiedere il contributo, è necessario essere residenti in Italia disporre di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con figli minori è richiesto l’ ISEE minorenni che, in caso di nuclei composti da genitori coniugati, coincide con l’ ISEE ordinario;

Quanto spetta

A favore del genitore in possesso dei requisiti è previsto un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il contributo è riconosciuto a seguito della domanda del genitore al quale, in caso di accoglimento, verrà accreditato, con cadenza mensile, un importo di 150 euro al mese per l’intera annualità.

Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo riconosciuto sarà pari rispettivamente:

  • 300 euro al mese nel caso di due figli;
  • 500 euro al mese nel caso in cui i figli siano più di due.

Il contributo è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza e non concorre alla formazione del reddito.

A partire dal 10 aprile 2020 non è più necessaria la compilazione e la trasmissione del modello SR 163 (circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48).

Il primo pagamento comprende, relativamente all’anno di presentazione della domanda, anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

Decadenza, revoca e sospensione

La decadenza dal beneficio avviene in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti e in questi ulteriori casi; nel caso in cui, dopo le verifiche, emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato e vi è l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito ed il pagamento delle sanzioni previste dalla legge: il beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS di ogni variazione rispetto i requisiti richiesti per percepire i beneficio.

Nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

Quando fare domanda

La domanda per il contributo ai genitori con figli con disabilità è annuale e deve essere presentata all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ognuno degli anni 2022 e 2023 esclusivamente in via telematica.

Solo per le domande presentate nel 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di voler presentare domanda anche per il 2021 attestando, per questo ultimo anno, il possesso di tutti i requisiti previsti. L’istruttoria delle domande di competenza del 2021 verrà completata comunque entro il 2022 ed entro il medesimo anno si provvederà al pagamento di tutte le mensilità maturate.

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda l’abbinamento a un ISEE non sia possibile, in quanto l’ ISEE non risulta valido, la domanda sarà rigettata.

Come fare domanda

La domanda si presenta all’INPS attraverso il servizio online “Contributo genitori con figli con disabilità”, che permette di visualizzarne anche l’esito, a questo link: https://servizi2.inps.it/servizi/HUBPNPInternet/prestazione/3.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Attraverso i canali sopraindicati, inoltre, è possibile comunicare eventuali ulteriori variazioni rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta (es. variazione indirizzo, IBAN ).

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