Congedo Covid-19 : le novità

Congedo straordinario in caso di sospensione attività didattica in presenza delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e per i genitori di figli con disabilità grave in caso di sospensione attività didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di chiusura dei centri diurni.

Congedo straordinario in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado

Requisiti

L’articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, prevede la possibilità di beneficiare del congedo di cui trattasi per i soli genitori lavoratori dipendenti con un rapporto di lavoro in essere.
In caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate.

Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari .

Si precisa che per la fruizione del congedo non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo

Sono esclusi i genitori lavoratori autonomi e genitori iscritti alla gestione separata.

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza ricompresi all’interno del periodo e nelle zone individuate e comunque per periodo non antecedenti al 9 novembre 2020

Non è possibile fruire del congedo negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore

Il congedo può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile

Il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, per attivazione della zona rossa

Idennità: per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione. Si precisa che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto

Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità grave

Requisiti

L’articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge n. 137/2020, disciplina il congedo indennizzato per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, durante la sospensione dell’attiva didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche .

Il congedo può essere fruito ai genitori lavoratori dipendenti con un rapporto di lavoro in essere e in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate.

Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari .

Si precisa che per la fruizione del congedo non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo

Sono pertanto esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi, sia i genitori iscritti alla Gestione separata

Il congedo  può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.

Non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;

E' compatibile:

  • la fruizione del congedo negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, o del congedo di cui al comma 1 del medesimo articolo 22-bis, per un altro figlio di entrambi i genitori
  • la fruizione del congedo in argomento con la fruizione da parte dell’altro genitore, per un altro figlio di entrambi i genitori, del congedo di cui all’articolo 21-bis decreto-legge n. 104/2020 e successive modificazioni.
  • la fruizione del congedo  nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi previsti dalla legge 104/1992

Il congedo può essere fruito per i giorni ricompresi all’interno del periodo di sospensione dell’attività in presenza della scuola o del centro di assistenza e comunque per periodi non antecedenti al 9 novembre 2020.

Idennità: è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione,

Presentazione delle domande

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per informazioni :

Circolare INPS n°2 del 12/01/2021 (pdf513.06 KB) e Allegato 1 (pdf141.73 KB)
Messaggio n°515 del 05/02/2021
(pdf87.58 KB)

Sito INPS 

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ultima modifica 2021-02-06T00:18:00+02:00
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