Reddito di libertà per donne vittime di violenza

L'INPS ha pubblicato la circolare che illustra modalità e requisiti di accesso al contributo, destinato alle donne vittime di violenza in condizioni di particolare vulnerabilità

Gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno inciso in particolare sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, per questo motivo a livello nazionale è stato istituito il "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, dall’art. 105-bis del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, le cui risorse vengono ripartite tra le regioni e le province autonome secondo le indicazioni dell'art. 2 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 dicembre 2020.

Che cos'è

Il Reddito di Libertà è un contributo introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020 (art. 3 comma 1).

Il contributo

Consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori. La misura, inoltre, è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito (ad es. REM NASPI Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.....)

A chi è rivolto

Donne, senza figli o con figli minori, residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno e le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.
Per essere ammesse al beneficio le donne vittime di violenza devono farsi rilasciare dal servizio sociale di riferimento territoriale e la dichiarazione che ne attesti la condizione di bisogno straordinaria
e urgente e dal centro antiviolenza la dichiarazione che attesti il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso.

La domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il Comune di residenza. Per la presentazione della domanda si utilizza il modello predisposto dall'INPS e allegato al Messaggio INPS n. 4132 del 24 novembre 2021
Si consiglia pertanto di rivolgersi al servizio sociale del proprio territorio di residenza. 

Per informazioni

La circolare INPS 8 novembre 2021, n. 166 dell'INPS (pdf3.58 MB), specifica i requisiti di accesso al beneficio, il regime fiscale e le compatibilità con altre misure di sostegno come il Reddito di Cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (REM, NASpI , Cassa Integrazione Guadagni , ANF, ecc.).

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina