Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione

COS'E'
E' un contributo economico in favore dei bambini nati o adottati o in affidamento preadottivo e dei bambini al di sotto dei tre anni.
Aiuta a sostenere la copertura finanziaria della retta di frequenza a nidi d'infanzia pubblici o privati accreditati, o per servizi assistenziali domiciliari nelle situazioni in cui i bambini siano impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche. L’importo del contributo è modulato in base alla fascia di appartenenza ISEE (ISEE minorenni).

 

Valore ISEE

Importo contributo

euro 25.000,00

massimo euro 3.000,00

da euro 25.001,00 a euro 40.000,00

massimo euro 2.500,00

oltre euro 40.000,00 o in assenza di ISEE

euro 1.500,00 (importo minimo)

 

L’importo viene erogato, di norma, con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo su undici mensilità, direttamente al genitore richiedente, che corrisponde a quello che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. Il contributo mensile erogato dall’INPS non potrà comunque superare la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’INPS a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica” e i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e numero civico di residenza dello stesso). In questo caso l’INPS eroga il bonus, il cui importo è modulato in base alle suddette fasce di appartenenza ISEE, in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente.

RIVOLTO A

Il richiedente il contributo, cioè il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta, deve possedere i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea;
  • se cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea;
  • status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • residenza in Italia.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.

ATTENZIONE: con il messaggio n. 4768 del 18 dicembre 2020, l'INPS comunica che si adegua all'Ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2020 e che la prestazione sarà riconoscibile anche ai cittadini non in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (oppure per i rifugiati politici e per coloro che godono di protezione sussidiaria). 

Le domande presentate dagli stranieri regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte, saranno oggetto di riesame alla luce dell’Ordinanza del Tribunale di Milano.

Il riesame delle domande sarà effettuato su istanza del richiedente, con corresponsione degli arretrati dalla data della domanda (effetto retroattivo).

Ulteriori informazioni cliccando qui.


DOVE

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • il servizio on line dedicato (cliccando qui) accessibile direttamente dal cittadino in possesso di una identità SPID o della Carta Identità Elettronica (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’INPS;
  • Contact Center multicanale - chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06/164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
  • CAAF - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 Il richiedente che intende fruire del beneficio per più figli deve presentare una domanda per ciascuno di essi. 
Cliccando qui potrete trovare un tutorial per la compilazione della domanda online per il Bonus Nido 2021.


ULTERIORI INFORMAZIONI

Il contributo sarà erogato nei limiti delle suddette risorse e secondo l’ordine di presentazione delle domande. Se il bonus viene richiesto da un genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, il beneficio spetterà nella misura minima (euro 1.500,00 annui). Per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che hanno ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono pertanto escluse dal rimborso le spese sostenute per servizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, baby parking, etc.) per i quali i regolamenti degli enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido. Ulteriori informazioni potrete trovarle a questa pagina di FAQ cliccando qui oppure cliccando qui.

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