Servizi domiciliari

piccoli gruppi educativi

La Regione Emilia Romagna e gli Enti Locali, nell’ottica della valorizzazione di esperienze di altri soggetti privati, promuovono servizi domiciliari organizzati in piccoli gruppi educativi per poter fornire risposte ai bisogni dei bambini e alla richiesta di flessibilità e vicinanza territoriale delle famiglie.

I piccoli gruppi educativi, previsti dalla Legge Regionale 25 Novembre 2016, n. 19 (pdf90.4 KB), che  ha ridefinito (abrogando la Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 2000), il Sistema educativo integrato dei servizi per la fascia da 0 a 3 anni, sono un’articolazione del sistema territoriale dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia che si basa sull’accoglienza dei bambini all’interno di un piccolo gruppo. Offrono un servizio educativo assimilabile al nido all’interno del quale in un’atmosfera familiare un educatore esperto segue i bambini in attività specifiche di gioco, laboratori e narrazioni.

Questa tipologia di offerta educativa si rivolge ai bambini da zero a tre anni e può accogliere fino ad un massimo di sette bambini in un contesto che può essere la residenza dell’educatore, una struttura dedicata o un luogo di lavoro. Alle famiglie il servizio deve garantire locali e spazi organizzati per l’accoglienza, il gioco, la sicurezza, il riposo, l’igiene personale e la preparazione di pasti.

Per quanto riguarda il personale i requisiti minimi variano in base al numero dei bambini iscritti: nel caso di piccolo gruppo educativo con una frequenza di meno di 5 bambini è richiesta la presenza di un educatore e di un’altra figura (anche senza titolo) reperibile in caso di necessità. Se invece il numero di bambini è da cinque a sette l’educatore deve essere affiancato da un’altra persona per almeno il 50% del tempo di apertura.

Per poter garantire le stesse finalità degli altri servizi educativi del territorio è necessario che il piccolo gruppo sia in rete con altri servizi analoghi attraverso la figura del coordinatore pedagogico.

In attesa dell'approvazione di nuove direttive in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia, resta in vigore la deliberazione dell'Assemblea legislativa 25 luglio 2012, n. 85 (pdf537.95 KB) (Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione).

Istruzione parentale (homeschooling o home education )

L'istruzione parentale, conosciuta anche come scuola familiare, paterna o homeschooling / home education, è la scelta di una famiglia di provvedere direttamente all’istruzione dei propri figli.
Secondo le leggi italiane, l’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole primarie e secondarie statali, le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente. Qualora i genitori decidano di ricorrere all’educazione parentale, la responsabilità dell’assolvimento dell’obbligo scolastico viene assunta direttamente dalla famiglia. 
RIVOLTO A: può coprire tutto il percorso di studi, dalle scuole primarie fino al termine dell’obbligo scolastico previsto per almeno dieci anni (fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni).
MODALITÀ E VERIFICA DELL’ASSOLVIMENTO: i dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale.
Inoltre, è compito del Dirigente quello di vigilare che annualmente gli alunni o studenti, che si avvalgono dell’istruzione parentale, sostengano l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco. 
ADEMPIMENTI DELLA FAMIGLIA CHE SI AVVALE DELL’ISTRUZIONE PARENTALE:  i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale,  che decidono di avvalersi dell’istruzione parentale devono  presentare ogni anno, formale comunicazione di volersi avvalere dell’istruzione parentale, al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza (per il primo ciclo) o più vicina (per il secondo ciclo). I genitori che scelgono l’istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica o economica, per provvedere direttamente o privatamente all’istruzione dei figli. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza.
Tempistica: se si tratta di una scelta che interrompa la frequenza di una scuola pubblica o paritaria in atto presentare la comunicazione entro tempi congrui. Nel caso in cui invece si tratti di alunno/studente non ancora iscritto, la scelta va comunicata in modalità cartacea entro il termine previsto dal Ministero dell’Istruzione per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado.
ESAME DI IDONEITÀ E PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA: gli studenti a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, sono tenuti a sostenere ogni anno l'esame di idoneità alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento.
L’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno
Nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa pertanto, l’istituzione scolastica ha facoltà di adottare un regolamento sulle modalità organizzative degli esami di idoneità.

Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero dell'Istruzione

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