Congedo di maternità e paternità (obbligatori)

Congedo obbligatorio per la mamma lavoratrice dipendente

La madre lavoratrice dipendente ha un diritto, ma anche un obbligo, di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto, nel periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva, se successiva, e nei tre mesi dopo il parto. Il diritto può essere esercitato una sola volto per ogni figlio . La lavoratrice è tenuta a presentare, entro 30 giorni, il certificato attestante la data del parto.
Indennità: la legge stabilisce che le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 80 % della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità. La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione obbligatoria per i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto anche nei casi in cui: il bambino sia nato morto; il bambino sia deceduto successivamente al parto; ci sia stata una interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.
Modalità di presentazione della domandaLa domanda va inoltrata all'INPS prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità. Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso. La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

Astensione anticipata della madre prima del periodo stabilito precedente al parto

La lavoratrice in stato di gravidanza, ha diritto all'astensione dal lavoro prima del periodo stabilito precedente al parto per i seguenti motivi:

  • nel caso di gravi complicanze della gestazione;
  • quando è affetta da una malattia che la gestazione potrebbe rendere più grave;
  • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute tali da pregiudicare la salute della donna e del bambino.

La richiesta di astensione anticipata va rivolta all'Ispettorato del Lavoro, che in condizioni particolari e su segnalazione del datore di lavoro, ha anche la facoltà di posticipare il ritorno della madre al lavoro fino al 7° mese successivo al parto.

Adozione - Affido

In caso di adozione il congedo di maternità può essere fruito nei 5 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia o anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore, per consentire alla madre la permanenza all’estero; tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo frazionato. Il congedo di maternità spetta a prescindere dall'età del minore, all’atto dell’adozione o dell’ingresso del minore in Italia (affidamento preadottivo per alcuni paesi esteri).
Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento non a scopo adottivo. Spetta per un periodo di 3 mesi e può essere fruito entro 5 mesi decorrenti dalla data dall’affidamento ed è riconosciuto anche per minori che, all’atto dell’affidamento, abbiano superato i 6 anni di età.


Flessibilità

La lavoratrice può scegliere di posticipare l'inizio del congedo di maternità, può cioè astenersi dal lavoro 1 mese prima della data presunta del parto e aggiungere questo mese al periodo successivo al parto, portando da 3 a 4 mesi l'astensione dal lavoro successiva al parto. Per usufruire di questa possibilità è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato e, dove presente, il medico del lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La lavoratrice con tale documentazione dovrà fare apposita richiesta all'INPS (se lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata o autonoma iscritta alla gestione autonoma INPS) o alla  Cassa di previdenza e assistenza di appartenenza (se libera professionista) entro la fine del settimo mese .


Astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto 

L'art. 1, comma 485 , della legge 145/2018 (legge bilancio 2019) ha aggiunto il comma 1.1 all'art. 16 della legge 151/2001, che prevede un'alternativa al tradizionale congedo di maternità (2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto) riconoscendo la possibilità per le lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto e di fruire di tutti i 5 mesi di congedo di maternità  a partire dal giorno successivo al parto. Per poter esercitare questa facoltà è necessario che, il medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato e, dove presente, il medico del lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tale certificazione deve specificare l'assenza di pregiudizio per la salute fino alla data presunta del parto ovvero fino all'evento del parto qualora dovesse avvenire  in data successiva a quella presunta. La lavoratrice con tale documentazione dovrà fare apposita richiesta all'INPS entro la fine del settimo mese. Per maggiori informazioni consultare le istruzioni operative presenti nella Circolare INPS n. 148 del 12/12/2019 (pdf233.79 KB) .


Parto prematuro

La madre lavoratrice ha diritto per intero al periodo di congedo per maternità: qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto anche qualora la somma dei periodi superi il limite complessivo di 5 mesi.


Ricovero del neonato

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità (durante i tre mesi dopo il parto e durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata a quella presunta) e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.


Interruzione di gravidanza (spontanea o terapeutica) - Decesso del bambino alla nascita o durante il congedo

Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, come pure in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno il diritto al congedo di maternità. Sulla base del Decreto Legge n. 119 approvato il 18 luglio 2011 (pdf57.12 KB), è stata introdotta la facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non  arrechi pregiudizio alla loro salute.


Congedo obbligatorio per il papà lavoratore dipendente

Il congedo obbligatorio e facoltativo per il papà sono stati introdotti inizialmente per il triennio 2013-2015, poi per gli anni successivi fino al 2021 le misure sono state confermate e modificate annualmente dalla legge di bilancio e infine con la legge di bilancio 2022 i congedi sono stati introdotti in modalità stabile .

Dopo le novità in materia di maternità, paternità e congedo parentale introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (illustrate nel  messaggio 4 agosto 2022, n. 3066  dell'INPS)  questo è quanto prevede la legge in materia di congedo obbligatorio per il padre.

Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita.
Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo

Al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione.

Per quanto riguarda la possibilità di fruire di tali congedi da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni la Circolare INPS n. 40/2013 (pdf110.69 KB) cita:

"Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche".

Come fare domanda: nei casi di pagamento a conguaglio, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.
Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta online tramite la sezione dedicata del sito INPS, oppure tramite il Contact center al numero 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06164164 da rete mobile oppure tramite gli enti di patronato .

Tempi di presentazione della domanda: Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva

Ulteriori chiarimenti sulla presentazione della domanda, le modalità transitorie e i requisiti sono riportate nella Circolare INPS n. 122 del 27-10-2022

Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito INPS


Congedo di paternità alternativo 

Il padre, lavoratore dipendente o iscritto alla Gestione Separata dell'INPS, può usufruire del congedo di paternità per un periodo coincidente con il congedo di maternità non fruito, in tutto o in parte, dalla madre. Tale congedo viene retribuito all'80% dell'ultima retribuzione giornaliera e spetta nei seguenti casi:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del bambino da parte della madre;
  • affidamento esclusivo al padre;
  • rinuncia espressa della madre che ha diritto al congedo di maternità (rinuncia possibile solo in caso di adozione o affidamento).

Il congedo di paternità decorre dalla data in cui si è verificata una delle predette situazioni e viene riconosciuto al padre a prescindere dal fatto che la madre sia lavoratrice (dipendente, autonoma, ecc.) o casalinga. Il padre lavoratore può presentare la domanda con le stesse modalità previste per la madre lavoratrice.

Da giugno 2015, con l’entrata in vigore della nuova normativa, il padre lavoratore dipendente può usufruire del congedo di paternità per un periodo coincidente con il congedo di maternità non fruito, in tutto o in parte, dalla madre, anche nei casi in cui la madre sia lavoratrice autonoma avete diritto all’indennità di maternità.


Legislazione

Il Decreto legislativo, 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", regola il  "congedo di maternità" ovvero l'astensione obbligatoria dal lavoro della madre lavoratrice e  il "congedo di paternità"  ovvero l'astensione dal lavoro del padre lavoratore.

Circolare INPS 14 marzo 2013 n. 40 "Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre."

Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 80 (pdf48.59 KB) (pdf48.59 KB)“ (pdf48.59 KB)Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" (pdf48.59 KB), in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ha apportato diverse novità alla normativa vigente.

Legge 145/2018 (legge bilancio 2019) -  art. 1, comma 485 , della ha aggiunto il comma 1.1 all'art. 16 della legge 151/2001 - che prevede la flessibilità del congedo di maternità con l'astensione dal giorno successivo al parto

Circolare INPS 11 marzo 2021 n. 42 "Proroga e ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021. Ampliamento della tutela anche in caso di morte perinatale del figlio"

Circolare INPS del 3 gennaio 2022 n. 1 - Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi. Stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti

Circolare INPS 3 gennaio 2022 n. 1 "Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi. Stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti"


Fonte: INPS

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