Congedi obbligatori di maternità o di paternità

CHE COS'E'

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e nei mesi dopo il parto. Se la madre non può beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.

RIVOLTO A

Tutte le lavoratrici madri, anche di bambini adottati o in affido preadottivo, dipendenti del settore privato (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti)  oppure lavoratrici assicurate all'Inps, disoccupate che hanno perso il posto dopo il 5° mese della gravidanza, lavoratrici agricole, colf, assistenti familiari, libere professioniste iscritte all'Inps, dipendenti di pubbliche amministrazioni. Ai padri è concesso di usufruire del congedo quando sussistono delle condizioni importanti che impediscono alla madre di beneficiarne.

INFORMAZIONI UTILI

Il periodo di astensione obbligatoria dura cinque mesi e inizia due mesi prima della data presunta del parto e prosegue per i tre mesi successivi al parto. Nel caso di parto prematuro, i mesi successivi partono comunque dalla data presunta. La madre in condizioni di salute buone può scegliere di lavorare fino al nono mese e di astenersi dal lavoro dopo il parto per tutti i cinque mesi.

Per informazioni più dettagliate www.inps.it/nuovoportaleinps

DOVE ANDARE

  • inoltrare la domanda on line attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line)
  • contattare il Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; 
  • recarsi presso un patronato o centro CAF più vicino tra quelli presenti sul territorio dell'Appennino Bolognese


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ultima modifica 2020-12-07T11:22:59+02:00
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