Istituzione dell'Assegno Unico e Universale per figli a carico

Dal 1 marzo 2022 entra in vigore l'assegno unico e universale andrà a sostituire l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) ai nuclei familiari con figli e le detrazioni fiscali per i figli a carico. Le domande possono essere presentate dal 1 gennaio 2022.

Che cos'è

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.

Quali misure di sostegno alla natalità sostituisce l'Assegno unico

Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno:

  • il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni

Compatibilità con altre misure economiche

L’Assegno unico è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati.
L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

A chi è rivolto

Spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
    1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    2. svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    4. svolga il servizio civile universale
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Requisiti

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Importo

L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
Chi non presenta l’ ISEE avrà l’importo minimo (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni) e potrà comunque presentarlo in un secondo momento.

L'importo è composto da una quota variabile e una quota a titolo di maggiorazioni:

  • la quota variabile va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:
    1. nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo),
    2. madri di età inferiore a 21 anni,
    3. nuclei con quattro o più figli,
    4. genitori entrambi titolari di reddito da lavoro,
    5. figli affetti da disabilità
  • la quota a titolo di maggiorazioni serve per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare e delle detrazioni fiscali medie, che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

Il simulatore dell’Assegno unico e universale

È online il simulatore dell’Assegno unico e universale. Il servizio permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico.

Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.

I tempi per presentare le domande

La domanda per l’Assegno unico e universale è annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022.

Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, l’assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione

Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.


Modalità di presentazione domanda

La domanda può essere presentata da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio secondo una delle seguenti modalità:

  • accedendo dal sito INPS al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico sarà corrisposto dall’INPS, senza necessità di presentare domanda.

Con il messaggio INPS 31 dicembre 2021, n. 4748 si forniscono i requisiti e le indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.

Modalità di erogazione dell’assegno

L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente oppure, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle seguenti opzioni:

  • In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente
  • "Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;
  • "Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.

La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.
In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

L’assegno viene erogato tramite:

  • accredito su:
    1. conto corrente bancario;
    2. conto corrente postale;
    3. carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
    4. libretto di risparmio dotato di codice IBAN

Lo strumento di riscossione dotato di IBAN, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace

  • consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
  • accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza

Per informazioni

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ultima modifica 2022-01-06T21:08:57+01:00
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