Separazione e Divorzio

RIVOLTO A:
Coppie sposate che intendono separarsi legalmente.

COS'E':
La separazione legale fra coniugi può essere di due tipi: consensuale, quando i coniugi stabiliscono fra loro gli accordi separativi e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà e giudiziale quando invece l'accordo non c'è ed è il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione.
In caso di separazione giudiziale i coniugi devono rivolgersi agli avvocati di fiducia che li rappresentano e si occupano integralmente delle procedure e degli atti legali da produrre nelle udienze in Tribunale.
Per quanto riguarda invece la separazione consensuale dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, il Decreto Legge 12/09/2014 n. 132, convertito con Legge 10 Novembre 2014 n. 162, ha previsto due procedure diverse:

- Separazioni e Divorzi davanti all'Avvocato (Art. 6), nel caso di coniugi con figli minori,
figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti;

- Separazioni e Divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile (Art. 12) solo se sussistono i seguenti requisiti:
.    assenza di figli minorenni (anche se di una sola delle parti);
.    assenza di figli (anche se di una sola delle parti) portatori di handicap grave ovvero economicamente  NON autosufficienti ;
.    l'accordo NON deve contenere patti di trasferimento patrimoniale (incluso eventuale  assegnazione della casa coniugale).
All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a 16.00 euro, con pagamento previo versamento sul conto corrente del Comune.
L' accordo raggiunto dalle parti deve essere successivamente ( in un termine non inferiore a 30 giorni dalla sottoscrizione) "confermato" dalle parti stesse davanti all' Ufficiale di Stato Civile.
In questo caso  l'assistenza dell'avvocato per le parti è facoltativa.

Rimangono invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).  

DOVE ANDARE:
Per maggiori informazioni sulle procedure è possibile rivolgersi al Settore Affari Generali - Servizio Affari Generali - Contenzioso - Servizi Demografici - Ufficio di Stato Civile -  Piazza  Fausto Beretta, 19.
L'Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00. Tel. 0532/419700, e-mail:ssdd@comune.fe.it

INFORMAZIONI UTILI:
I genitori che stanno affrontando la separazione possono usufruire di servizi di sostegno come la Mediazione Familiare e la Consulenza legale.

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