Separazione e divorzio
CHE COS'E'
La separazione
La separazione non mette fine al matrimonio ma ne sospende gli effetti in attesa di una riconciliazione o di un divorzio. La coppia rimane coniugata pur decidendo di vivere separatamente, con l'obbligo di mantenere, educare e istruire i figli e il coniuge economicamente più forte ha l'obbligo di assistere l'altro. La separazione può essere consensuale: se è una decisione presa di comune accordo i coniugi possono recarsi da un avvocato oppure effettuare una dichiarazione di fronte al sindaco, quale ufficiale dello stato civile. La separazione giudiziale invece è la forma a cui si ricorre ogni volta che non c'è accordo tra i coniugi (se uno dei due non accetta la separazione, se c'è conflitto sull'affidamento dei figli o sulla ripartizione dei beni), ed è necessario un legale che intraprenda una causa e formuli una sentenza.
il divorzio
Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile. Se la coppia era sposata sia con rito civile in Comune che con rito religioso in Chiesa, con il divorzio cessano solo gli effetti civili. Gli ex coniugi riacquistano la libertà e per lo Stato saranno liberi di risposarsi con un matrimonio di rito civile.
Il divorzio non è l’annullamento del matrimonio, è la fine di un matrimonio legalmente valido, mentre l'annullamento è il disconoscimento da parte del tribunale ecclesiastico, che con tale atto, e per cause eccezionali, lo dichiara nullo cioè mai avvenuto.
RIVOLTO A
Coppie coniugate civilmente che intendono separarsi.
INFORMAZIONI UTILI
Il gratuito patrocinio
Se un coniuge vuole portare avanti una causa di separazione conflittuale e non può permettersi le spese processuali per l'avvocato ( ha un reddito annuo personale non superiore a 11.493,82 euro) esiste la possibilità di patrocinio gratuito, cioè di essere difesi a spese dello stato da avvocati iscritti nelle liste statali degli avvocati d'ufficio.
La separazione consensuale in Comune
Una coppia che è pienamente d'accordo nel volersi separare può attivare la pratica presso gli uffici comunali anziché procurarsi un avvocato. La procedura è veloce e i costi sono molto limitati (un versamento di 16 euro). Possono avere questa possibilità però solamente i coniugi che:
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Non hanno figli, oppure hanno figli maggiorenni autosufficienti, non incapaci o non portatori di handicap.
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Non devono prendere decisioni sulla ripartizione del patrimonio posseduto in comune e non trovarsi dunque in una condizione di conflitto economico.
DOVE ANDARE
Per la separazione consensuale, nel caso una coppia sia in possesso dei requisiti richiesti, rivolgersi all'ufficio di Stato Civile del proprio Comune