Separazione e divorzio

 CHE COS’E’:

la separazione legale fra coniugi può essere di due tipi:

-       giudiziale quando l'accordo non c'è ed è il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione.

        consensuale, quando i coniugi stabiliscono fra loro gli accordi separativi.

In questo caso vi sono tre possibilità:

1-    presentare un ricorso congiunto al Tribunale e ottenere l’omologa della separazione, la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili;

2-    la negoziazione assistita da avvocati nel caso di coniugi con figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti;

3-    la conclusione di un accordo davanti all’Ufficiale di Stato Civile, in presenza di determinate condizioni, cioè nel caso di assenza di figli minorenni; di assenza di figli portatori di handicap grave, ovvero economicamente  NON autosufficienti;  l'accordo NON deve contenere patti di trasferimento patrimoniale (incluso l’eventuale  assegnazione della casa coniugale).

Gli atti prodotti nei casi 2 e 3 hanno la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio davanti al giudice.


COSA OCCORRE:

1-    Nel caso di separazione giudiziale i coniugi devono rivolgersi agli avvocati di fiducia che li rappresentano e si occupano integralmente delle procedure e degli atti legali da produrre nelle udienze in Tribunale.

2-    Nel caso di separazione consensuale in cui ci si rivolge al Tribunale, bisogna presentare un ricorso congiunto.

3-    Per avviare la procedura di negoziazione assistita le persone interessate devono rivolgersi ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti  gli adempimenti normativi previsti. L’accordo sottoscritto a seguito della negoziazione, deve essere presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

4-    Per quanto riguarda la richiesta di separazione e divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile, i coniugi devono presentarsi insieme e inoltrare una richiesta congiunta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune:

  • di residenza di uno dei coniugi;
  • in cui è iscritto l’atto di matrimonio a seguito di celebrazione;
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero. 

In tale richiesta i coniugi dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o far cessare gli effetti civili del loro matrimonio.

 I coniugi possono farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

 Per concludere l’accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell’atto) per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi rende nullo l’accordo.

 All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a 16 euro, con pagamento previo versamento sul conto corrente del Comune.

DOVE ANDARE: Ufficio Stato Civile, vedi i riferimenti locali

INFORMAZIONI UTILI:

i cittadini che non hanno la possibilità economica di poter incaricare un avvocato per la propria difesa possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato (entro un certo limite di reddito).

Il Centro per le Famiglie dell’Unione del Sorbara offre un servizio di Mediazione familiare, rivolto a  coppie separate o in via di separazione che vivono situazioni di conflitto.

Il mediatore familiare aiuta a prendere decisioni, a trovare accordi che riguardano la vita dei figli in un luogo d'incontro neutrale che facilita la comunicazione tra i genitori.

Il percorso è protetto dal segreto professionale ed è del tutto autonomo ed indipendente dalle procedure legali di separazione. Per informazioni sul servizio di consulenza psicologica e mediazione familiare o per prendere appuntamento contattare il Centro per le Famiglie dell'Unione del Sorbara.

 

 

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ultima modifica 2019-07-17T11:15:35+02:00
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