Separazione e divorzio

CHE COS'E':

E' possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

questo accordo è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

I termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.


Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio 

 - in assenza di figli;
 - in assenza di figli minori;
 - in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
 che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.

 - in presenza di figli minori;
 - di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
 - di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).

Il modello al link in calce alla pagina potrà essere utilizzato per la trasmissione della negoziazione assistita.

L’accordo da inoltrare al Comune di Rimini potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: direzione1@pec.comune.rimini.it


Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
  • Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

  • Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
    • NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti .
    • - Saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.

L’accordo non potrà contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

 

Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio

I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite.

COSA OCCORRE:

Prenotare l'appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione, agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione  sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi link in calce).

Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede consegnare una ricevuta di versamento di 16,00€ effettuato sul c.c. 13917471 intestato a Comune di Rimini Servizio Tesoreria - 47921 RIMINI (Causale: DIRITTO FISSO- Art. 12 c.6.- L.162/2014); 

DOVE ANDARE:

Prenotazione appuntamento:
email: statocivile@comune.rimini.it
telefono: 0541 793960 Dott.ssa Biondi Donatella
fax: 0541 704701
http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/stato-civile/separazioni-e-divorzio

INFORMAZIONI UTILI: 

L’Ufficiale dello Stato Civile solo nel caso di accordo di separazione o divorzio, deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo) per confermare o meno l'accordo sottoscritto. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione; la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

I genitori che stanno affrontando la separazione possono usufruire di Servizi di sostegno come la Mediazione Familiare.
La Mediazione Familiare è un percorso volto a sostenere i genitori nella riorganizzazione della vita quotidiana e nelle relazioni con i figli durante e dopo la separazione. A Rimini è possibile usufruire del servizio di Mediazione Familiare presso:

  • Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, piazzetta dei Servi 1. Tel. 0541.793860.

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ultima modifica 2020-03-04T19:15:40+02:00
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