Contributi regionali per l'affitto nell'ambito emergenza COVID-19

Il fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione della Regione Emilia Romagna per il 2020 mette a disposizione delle famiglie e persone colpite economicamente dalla crisi sanitaria dei contributi per sostenere i costi dell’affitto.

Per il 2020 la Regione ha deciso di utilizzare il Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione,  per sostenere le famiglie e le persone colpite economicamente dalla crisi sanitaria .

Sono previsti due tipi di interventi.

INTERVENTO 1 - CONTRIBUTI DIRETTI

Finalità: Le risorse sono destinate a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo in conseguenza della emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19.
Beneficiari: soggetti aventi ISEE compreso tra 0 e 3.000,00 €, nonché i soggetti che hanno subito un calo del reddito causato dell’emergenza COVID-19, con un limite di ISEE fino a 35.000,00 €.  Il contributo è di norma erogato al locatario
Contributo: Il contributo massimo elargibile, comunque, non superiore ad € 1.500,00, è calcolato in percentuale su 3 mensilità di canone in base al calo di reddito o fatturato registrato

INTERVENTO 2 - RINEGOZIAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE

Finalità: sono concessi contributi nel caso di rinegoziazione delle locazioni esistenti con riduzione dell’importo del canone oppure di modificazione della tipologia contrattuale, sempre con riduzione dell’importo del canone, ivi inclusa la stipula di nuovi contratti a canone concordato.
Beneficiari: nuclei familiari aventi ISEE compreso tra 0 e 35.000€, eventualmente rimodulabile dal Distretto/Comune nel caso in cui già disponga di propri regolamenti o protocolli per le rinegoziazioni. Il contributo è erogato una tantum al locatore.
Tipologia di rinegoziazione ed entità contributo:
1) Riduzione dell’importo del canone di locazione libero o concordato o transitorio . La riduzione deve essere applicata per una durata minima stabilita dal Distretto/Comune, comunque, non inferiore a 6 mesi. La riduzione del canone e il contributo variano a seconda se è un comune ATA o non ATA e se il canone è libero o concordato . Contributo massimo non superiore a 2000 euro per comuni ATA e 1500 euro per comuni non ATA
2) Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero o transitorio (anche studenti) a concordato . Contributo massimo non superiore a 2500 euro.
La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali.
3) Stipula di nuovo contratto concordato per alloggi sfitti. Il contributo è pari al 50% del canone concordato per i primi 18 mesi, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 3.000. Il canone concordato mensile massimo ammesso è fissato in € 700. L’alloggio deve essere sfitto alla data di approvazione del presente bando.

I contributi di cui alle Linee di intervento 1) e 2) sono alternativi e non cumulabili.

REQUISITI COMUNI

Sono ammessi al contributo i nuclei famigliari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

  • Cittadinanza italiana oppure Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea oppure Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Valore ISEE ordinario oppure corrente per l’anno 2020 non superiore ad € 35.000,00.
  • Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato oppure titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

  • avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l’”emergenza abitativa”
  • avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole”
  • avere già ricevuto la concessione di un contributo ai sensi della DGR n. 1815/2019
  • essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica
  • essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza
  • essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.  È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda.

L’utilizzo dei contributi è gestito direttamente dai Comuni in accordo con il Distretto di appartenenza pertanto per informazioni rivolgersi all’ufficio casa del proprio comune di residenza. La scadenza dei bandi varia da comune a comune.

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