Al via al nuovo Bonus Prima casa per gli under 36

Pronte le istruzioni per ottenere il bonus “Prima casa under 36” previsto dal Dl Sostegni bis, rivolto ai giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022.

Il decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021 convertito dalla L. 106/2021 - art. 64) ha introdotto diverse agevolazioni per favorire l'acquisto della prima casa da parte dei giovani con meno di 36 anni, attraverso alcune misure di favore come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva .

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021, traccia le regole per usufruire dell'agevolazione.

A chi sono rivolte le agevolazioni

  • giovani con meno di 36 anni nell'anno in cui l'atto è rogitato
  • valore ISEE non superiore ai 40.000 euro annui

Ai suddetti requisiti si devono aggiungere quelli fondamentali di legge, necessari a poter usufruire delle cosiddette agevolazioni prima casa.

Validità temporale delle agevolazioni

Il bonus “Prima casa under 36”, vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Quali vantaggi

L’agevolazione prevede diversi vantaggi:

  • se si acquista da un privato è prevista l'esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
  • se si acquista da un'impresa, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto oppure utilizzato in compensazione per pagare altre imposte su atti o denunce successivi al rogito, tramite F24
  • sono previste agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile "prima casa": con il bonus prima casa under 36, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Inoltre non è nemmeno necessario anticipare tali somme, perché i beneficiari saranno sin da subito esenti, anche in caso di co-acquisto.

Per godere dell’esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato.

I contratti preliminari di compravendita e le aste giudiziarie

I contratti preliminari di compravendita, secondo quanto indicato sulla Circolare n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate,  non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra .

Gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, possono accedere al beneficio.

Per maggiori informazioni

Sito dell'Agenzia delle Entrate

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