Regolamenti sanitari scolastici
Regolamenti sanitari scolastici
I regolamenti sanitari scolastici vengono definiti dai singoli Comuni in stretto rapporto con i servizi di Pediatria di Comunità e determinano le condizioni di accesso e fruizione delle strutture scolastiche presenti sul territorio di competenza in merito :
- al protocollo da seguire per la prosecuzione dell'allattamento materno per i bambini che frequentano il nido
- ai comportamenti da tenere per l'ammissione a scuola del bambino con problemi di salute o alimentari
- ai casi sanitari in cui è previsto l'allontanamento del bambino dalla frequenza scolastica e le modalità di riammissione
- ai casi in cui è prevista l'interruzione della frequenza scolastica
protocollo da seguire in caso sia necessaria la somministrazione di farmaci o altri prodotti al bambino durante la frequenza scolastica - alimentazione, la tabella dietetica quotidiana prevista all'interno delle mense scolastiche viene validata dal Modulo Organizzativo Igiene della Nutrizione
- a sicurezza e pronto soccorso
- a igiene
La Pediatria di comunità insieme agli altri organi di vigilanza istituzionale (Igiene Pubblica, Servizio Veterinario) effettuano periodici sopralluoghi nelle scuole per garantire la vigilanza igienico-sanitaria sulla collettività.
Entrando nelle Redazioni locali presenti nel menu di sinistra, troverete le informazioni di relative al territorio di riferimento
Inoltre per avere un aggiornamento costante delle attività in essere nei singoli territori, si consiglia la consultazione ed eventualmente l'iscrizione alle Newsletter redatte e curate dalle redazioni locali.
Covid - 19: gestione di casi e contatti a scuola
Provvedimenti ministeriali
Il Decreto Legge 1 del 7 gennaio 2022 introduce nuovi provvedimenti nella gestione dei casi Covid-19 nella scuola, per limitare possibili focolai e dare la possibilità alle classi che non presentano ulteriori casi positivi di proseguire la didattica in presenza.
Le misure sono differenziate per i diversi gradi scolastici in base al numero di positivi rilevati nella stessa classe nell'arco di 14 giorni e in base allo stato vaccinale o di pregressa malattia degli alunni e del personale scolastico.
Il Consiglio dei Ministri n. 59 di giovedì 3 febbraio 2022 ha approvato un decreto-legge che introduce nuove regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico
Nidi e scuole d'infanzia
Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti.
Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni. E' prevista l'autosorveglianza per i vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, e per i vaccinati con dose di richiamo, mentre per chi non è vaccinato è prevista la quarantena di cinque giorni, che termina con un tampone negativo.
In tali casi, e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto
Scuole primarie
Fino a quattro casi di positività nella stessa classe, non viene sospesa la frequenza a scuola, con l'utilizzo delle mascherine FFP2 (per docenti e alunni sopra i 6 anni) e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo.
In caso di comparsa sintomi è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
Dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.
Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo delle mascherine FFP2
Scuola secondario di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale
Con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti
Con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.
Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione,
l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo delle mascherine FFP2
La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19
Il regime di "auto-sorveglianza" prevede “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)
Riferimenti normativi:
Circolare nuove modalità di gestione dei casi di positività dell'8 gennaio 2022 - Ministero dell'Istruzione
Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
Regolamento Prevenzione Covid-19 di Istituto
Ogni scuola , ad inizio anno scolastico invia ad ogni famiglia e pubblica sul proprio sito, il Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2.
Le norme da rispettare all’interno delle strutture scolastiche per rispettare le misure di prevenzione e contenimento, sono in genere quelle da rispettare in ambito di strutture chiuse:
- distanziamento interpersonale
- uso della mascherina chirurgica
- pulizia e disinfezione delle mani
- areazione dei locali
- in presenza di sintomi simil-influenzali o di temperatura superiore a 37.5 °C, restare a casa e avvisare il proprio medico di base.
- se si è stati a contatto con persone positivi al covid-19 negli ultimi 14 giorni , restare nel proprio domicilio.
Per approfondimenti:
- In Aula
- La sezione Prevenzione COVID-19 a scuola di E-R Salute
- Apertura dei Servizi educativi e delle Scuole dell’infanzia dell’Emilia-Romagna Anno 2021-2022
- Io torno a scuola. La sezione del sito del Ministero dell’Istruzione
- Il sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna