Criteri generali per l'ammissione in collettività
CHE COS' E':
Il regolamento è redatto dalla Pediatria di Comunità dell'Azienda USL di Cesena (piazza Anna Magnani, 146) alla quale viene affidata la responsabilità igienico sanitaria delle scuole. Di norma viene distribuito ai genitori dei nuovi iscritti alla scuola dell'obbligo, compreso i nidi e la scuola dell'infanzia, all'inizio dell'anno scolastico.
Criteri generali per l'ammissione in collettività
Prima ammissione
Per l'iscrizione e la frequenza dei bambini ai Servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, in base al comma 2 dell'art.6 della L.R. n°19/2016, a partire dall'anno scolastico 2017/2018 è necessario l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente (Antipoliomelitica, Antidiftotetanica, Antiepatite "B").
La prima ammissione e la successiva frequenza della Scuola primaria e secondaria, secondo il DPR n. 355 del 26 gennaio 1999, concernente le modifiche al DPR 1518 del 22/12/1967, attualmente non è subordinata alla regolare esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie.
Per frequentare la collettività non è richiesto alcun certificato medico che attesti lo stato di buona salute dell'alunno.
Criteri generali per l'allontanamento
Lievi indisposizioni sono molto frequenti nei bambini e la maggior parte di essi non hanno bisogno di essere allontanati a causa delle comuni, banali malattie respiratorie o gastrointestinali, se di modesta entità.
I bambini con una malattia "minore" devono essere allontanati quando la malattia:
- impedisce al bambino di partecipare adeguatamente alle attività
- richiede cure che il personale non è in grado di fornire senza compromettere la salute e/o la sicurezza degli altri bambini
- è trasmissibile ad altri e l'allontanamento riduce la possibilità di casi secondari
Il bambino può essere allontanato direttamente dall'insegnante qualora presenti:
- congiuntivite purulenta
- diarrea (tre e più scariche di feci liquide)
- febbre superiore a 37,5° temperatura ascellare
- parassitosi
- vomito. Nel lattante è necessario tenere presente che la disidratazione è relativamente facile
Criteri generali di riamissione
Secondo la legge regionale del 16 luglio 2015 n.9, art.36, il bambino allontanato può riprendere la normale frequenza senza la necessità di presentare il certificato medico anche dopo i 5 giorni di assenza, anche nel caso di malattia infettiva. Sarà dovere del genitore rispettare i provvedimenti prescritti dal medico curante (periodo di allontanamento, contumacia, terapia ecc.)