Adozione nazionale e internazionale
Le coppie che desiderano intraprendere un percorso adottivo devono seguire una procedura di adozione, stabilita per legge e gestita dai Servizi Sociali, per poter garantire il diritto del minore ad avere una famiglia che sappia rispondere adeguatamente alle sue caratteristiche e necessità.
Possono essere adottati soltanto i minori o le minori dichiarati/e adottabili dall'organo competente dello Stato (italiano o estero).
Chi può adottare
L'adozione è ammessa solo per le coppie unite in matrimonio e conviventi da almeno tre anni. Per le coppie di fatto che decidono di sposarsi, gli anni di convivenza varranno come anni di matrimonio. Chi ha più di tre anni di convivenza potrà adottare una bambina o un bambino subito dopo il matrimonio, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità di tale convivenza. I coniugi adottanti non devono essere separati e tra di loro non deve esserci stata negli ultimi 3 anni una separazione personale, neppure di fatto. Inoltre, devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare.
Inoltre, la differenza massima d'età tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Tuttavia, se i coniugi adottano due o più fratelli o se hanno già un figlio naturale o adottivo minorenne, tale limite è derogato. Questo significa che una persona di 45 anni può adottare anche un bambino neonato, mentre una persona più grande potrà adottare solamente bambini di età superiore. La differenza minima tra adottante e adottato è, invece, di 18 anni.
Persone single
Una persona single può adottare, ma solo in “casi particolari”, come recita l’articolo 44 della legge 184:
- da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
- dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
- quando il bambino è disabile e orfano;
- quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo: questo si verifica, ad esempio, quando via il minore, pur in stato di abbandono, non riesce ad essere affidato ad una famiglia adottiva. Conseguentemente, anziché collocarlo in istituti, si preferisce darlo in adozione a persone singole o anziane con cui il minore abbia instaurato rapporti affettivi.
In ogni caso, la possibilità di adottare un bambino/a dipende dalla valutazione dai Servizi Sociali di riferimento per il Comune in cui si richiede l'adozione e della competente autorità giudiziaria. Essi valuteranno la capacità dei richiedenti di garantire un ambiente stabile e adatto al minore, la loro età, la loro situazione economica e familiare e la capacità di affrontare le esigenze educative del minore.
Il percorso adottivo
Le famiglie residenti in questa Regione, che intendono adottare un bambino, devono rivolgersi dai Servizi Sociali di riferimento per il Comune di residenza (accedi ai riferimenti locali dalla sezione "Informazione dalle Redazioni locali" consultabile in fondo -da smartphone- oppure a destra -da pc-), per un primo colloquio conoscitivo e per iniziare il percorso di informazione, preparazione e indagine sociopsicologica necessario per presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni. Tale indagine, di norma della durata di 4 mesi come stabilisce la legge, prevede una serie di colloqui con gli operatori psico-sociali "che riguardano la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare minori" (art.22 L. 184/1983). Al termine dei colloqui, la coppia potrà presentare al tribunale per i Minorenni la domanda di adozione, corredata di tutti i documenti che saranno indicati durante il percorso presso i servizi sociali.
Adozione nazionale e internazionale
I genitori potranno fare domanda per l'adozione nazionale o internazionale: la differenza principale tra adozione nazionale e internazionale riguarda il paese di origine del bambino e le leggi che ne governano il processo.
- Nel caso dell'adozione nazionale, il bambino e i genitori adottivi risiedono nello stesso paese. Il processo di adozione avviene interamente all'interno delle leggi e delle normative italiane.
- Nell'adozione internazionale, il bambino e i genitori adottivi sono residenti in paesi diversi. In questo caso, il processo di adozione deve seguire le leggi e le normative sia del paese di origine del bambino che del paese dei genitori adottivi. Oltre alle differenze legali e procedurali, le adozioni internazionali possono comportare sfide aggiuntive per quanto riguarda la lingua, la cultura e la distanza geografica tra il bambino e la sua nuova famiglia.
Se l’iter per l’adozione nazionale è gestito totalmente dal settore pubblico, attraverso i servizi sociali e i Tribunali per i minorenni. Quello per l’adozione internazionale, invece, prevede per legge il passaggio obbligatorio da uno degli enti autorizzati iscritti all’albo della Commissione Adozioni Internazionali: un soggetto che faccia quindi da mediatore tra gli aspiranti genitori e il Paese di origine del futuro figlio.
Accoglienza sanitaria
Per assicurare una adeguata accoglienza sanitaria ai bambini adottati, la Regione Emilia-Romagna ha approvato un "Protocollo regionale per la tutela della salute psico-fisica dei bambini adottati" (106.39 KB) che contiene le linee-guida per i pediatri di libera scelta e di comunità che sono chiamati ad affiancare i genitori adottivi nella cura dei bambini.
L'adozione crea un vincolo giuridico tra genitori e figli e con il decreto di adottabilità l'adottato acquista il cognome dei genitori adottivi interrompendo così tutti i legami giuridici con la famiglia di origine.
La normativa di riferimento
Le linee di indirizzo per le adozioni nazionali e internazionali in Emilia Romagna, sono comprese nella Delibera Regionale n. 1495 del 28/7/2003 (465.95 KB) e successive modifiche (94 KB). Per la Regione Emilia-Romagna, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, interpretando la normativa nazionale (Legge 184/1983 (67.92 KB) e successive modifiche apportate dalla Legge 149/2001 (102.48 KB)), ha dato indicazioni organizzative per lo svolgimento dell'iter adottivo.
Adozione nazionale
Si parla di adozione nazionale quando il minore viene dichiarato adottabile da un tribunale per i minorenni del territorio nazionale. Il termine nazionale non fa quindi riferimento alla nazionalità o a caratteristiche di appartenenza etnica del minore. La coppia può presentare più domande, anche successive, a più tribunali per i minorenni dandone relative comunicazioni a tutti i tribunali coinvolti.
L’abbinamento della coppia ad un minore viene effettuato dal Tribunale per i Minorenni che, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze di quel bambino o bambina. La domanda di adozione nazionale è valida per 3 anni e può essere rinnovata.
Quando il Tribunale propone ad una coppia l'adozione di un bambino, dopo l'accettazione da parte dei coniugi, seguono una serie di incontri col minore, programmati e preparati con cura e attenzione alla gradualità, in rispetto dell’età e del vissuto del bambino.
La prima fase del rapporto di adozione è quella dell'affidamento preadottivo, che dura solitamente un anno, e nella quale i servizi sociali sono incaricati di predisporre ogni più opportuno intervento di sostegno alla famiglia per consentire il pieno inserimento del minore nel nuovo nucleo. L'assistente sociale e lo psicologo del Comune ove risiede la coppia hanno quindi il compito di supportarla in questa delicatissima tappa di avvio della relazione, pur restando, per quanto possibile, osservatori esterni.
Al termine dell'anno di affidamento preadottivo, i servizi sociali dovranno inviare una relazione al tribunale per i minorenni che, preso atto della buona evoluzione del rapporto tra coppia e minore, sentito il parere del tutore del minore, dichiarerà l'adozione definitiva; nel caso in cui venissero riscontrate eventuali difficoltà dalle informazioni dei servizi locali, il tribunale prorogherà l'affido disponendo gli interventi più opportuni per garantire il pieno inserimento del bambino in famiglia.
Adozione internazionale
Si parla di adozione internazionale quando lo stato di abbandono e di adottabilità di un minore viene dichiarato dall’autorità di un Paese estero.
La procedura di adozione internazionale prevede una prima fase da svolgersi in Italia, nella quale viene decretata l'idoneità della coppia da parte dai Servizi Sociali di competenza territoriale.
Una volta che la coppia ha ricevuto l’idoneità si rivolge ad un Ente autorizzato che la segue per la procedura all'estero. L’ultima tappa prevede che la coppia si rechi nel Paese ad incontrare il bambino a cui è stata abbinata. Se gli incontri tra la coppia e il bambino hanno esito positivo la procedura si conclude con il rientro in Italia della nuova famiglia.
Come per l'Adozione Nazionale, anche per quella Internazionale, il tribunale compie una indagine di natura psico-sociale, affidata ai servizi sociali, per poter valutare l'idoneità della coppia ad adottare un bambino. Oltre all’indagine psicosociale vengono disposte anche altre indagini sia sanitarie che indirizzate alle autorità di pubblica sicurezza.
Quando il Tribunale per i Minorenni dispone di tutte e tre le relazioni la domanda di adozione può essere valutata. La legge prevede che la coppia abbia un anno di tempo dall’emissione del decreto di idoneità per rivolgersi ad un Ente autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali per attivare il percorso di adozione nel Paese straniero.
Al seguente link è possibile visualizzare l'elenco ufficiale degli enti: https://commissioneadozioni.it/gli-attori-istituzionali/gli-enti-autorizzati/albo-degli-enti-autorizzati/
L'Ente ha il compito di svolgere la pratica all'estero ed in Italia fino al completamento del percorso di adozione, occupandosi anche delle pratiche post-adottive nel caso siano richieste dal Paese di origine del bambino. Quando i genitori rientrano in Italia con il bambino adottato devono occuparsi di alcune pratiche burocratiche che riguardano la permanenza nel territorio italiano del minore affinché l'adozione sia perfezionata. In particolare, i genitori adottivi devono:
- rivolgersi al competente ufficio della polizia di frontiera con il visto italiano e passaporto insieme alla sentenza di adozione, presentare domanda al Tribunale dei Minori per richiedere il riconoscimento da parte del tribunale italiano della sentenza del Paese estero;
- recarsi all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza per la registrazione del minore.
Molti paesi chiedono alla coppia di inviare, a cadenza prefissata, relazioni riguardanti l'integrazione del minore nella nuova famiglia.
Con la trascrizione del provvedimento di adozione, il minore diventa definitivamente un cittadino italiano ed un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia che è appena nata.
Costi associati all'adozione
I costi associati all'adozione nazionale e internazionale possono variare notevolmente a seconda di diversi fattori, tra cui il paese o i paesi coinvolti, il tipo di agenzia di adozione (pubblica o privata), i servizi richiesti e le spese legali.
I costi per le adozioni nazionali sono solitamente minimi o inesistenti, poiché le spese legali e di agenzia sono generalmente coperte dallo stato ed il percorso avviene attraverso il sistema di affidamento pubblico.
Le adozioni internazionali tendono a costare molto di più: si stima che le coppie arrivino a pagare da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 30.000 e oltre. I costi variano molto ed includono i costi di viaggio e soggiorno.
Agevolazioni economiche
Le famiglie che adottano un bambino possono fruire dei Contributi e agevolazioni economiche previsti alla nascita di un bambino. Per approfondire questo tema si rimanda alla specifica pagina del sito a cui si può accedere cliccando qui.
Inoltre, le famiglie che adottano un minore straniero possono fruire della deduzione di una parte delle spese sostenute. A dover certificare tali spese è l'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di seguire la procedura di adozione. Ai fini della deducibilità fiscale non è necessario che l'iter di adozione internazionale si concluda positivamente con l'adozione del minore straniero. Sono infatti deducibili anche le spese relative ad una procedura di adozione internazionale che non si è conclusa con l'adozione del minore.
Adozione aperta e adozione chiusa
L'adozione crea un vincolo giuridico tra genitori e figli e con il decreto di adottabilità l'adottato acquista il cognome dei genitori adottivi interrompendo così tutti i legami giuridici con la famiglia di origine.
Generalmente, quando si pensa all'adozione, si prende a riferimento "l'adozione chiusa", un'adozione in cui non c'è comunicazione o contatto tra la famiglia adottiva e la famiglia biologica del bambino dopo il completamento dell'adozione. In una situazione di adozione chiusa, spesso non vengono condivise informazioni identificative tra le parti, e le informazioni sulla famiglia biologica possono essere limitate o non accessibili al bambino adottato.
Le adozioni chiuse erano più comuni in passato, ma negli ultimi anni c'è stata una tendenza crescente verso l'adozione aperta, un'adozione in cui si mantiene un certo grado di comunicazione e/o contatto tra la famiglia adottiva e la famiglia biologica del bambino. Le adozioni aperte possono variare ampiamente in termini di livello di contatto, a seconda delle preferenze delle parti coinvolte e delle circostanze individuali. Alcuni esempi di contatto in un'adozione aperta possono includere scambio di foto e aggiornamenti, telefonate, e-mail o incontri occasionali tra la famiglia adottiva e la famiglia biologica. L'adozione aperta può offrire benefici per tutte le parti coinvolte, permettendo al bambino di mantenere un legame con le sue radici biologiche e fornendo ai genitori biologici la tranquillità di sapere che il loro bambino sta crescendo in un ambiente amorevole e sicuro.
Differenze tra Adozione e Affido familiare
L'adozione e l'affido familiare sono due diverse modalità attraverso cui un bambino può essere inserito all'interno di una famiglia. Entrambe queste pratiche hanno lo scopo di garantire il benessere del minore, ma presentano delle differenze fondamentali:
L'adozione è un processo legale attraverso il quale una persona o una coppia assume la responsabilità genitoriale permanente su un bambino che non è biologicamente loro. Attraverso l'adozione, il bambino diventa legalmente membro della nuova famiglia e assume il cognome dei genitori adottivi. I legami legali con i genitori biologici vengono interrotti, e i genitori adottivi assumono tutti i diritti e le responsabilità legali come se fossero i genitori biologici. I contatti con la famiglia d'origine non sono obbligatori e, in molti casi, non permangono, anche se vi è la possibilità di optare per un'adozione aperta come descritto nel paragrafo sopra.
L'affido familiare, invece, è un accordo temporaneo in cui una persona o una coppia si prende cura di un bambino, quando i genitori biologici non possono, per vari motivi, garantire il benessere e la sicurezza del minore. L'affidamento può durare per periodi più o meno lunghi e può essere volontario o imposto dalle autorità competenti. Durante l'affidamento, i genitori biologici mantengono ancora i diritti e le responsabilità legali sul minore, anche se possono essere limitati o sospesi a seconda delle circostanze. I contatti con la famiglia d'origine sono obbligatori e, generalmente, permangono, anche se possono essere sospesi per periodi di tempo più o meno lunghi. L'obiettivo principale dell'affido familiare è di offrire un ambiente stabile e sicuro al bambino fino a quando la situazione dei genitori biologici non migliori e vi sia la possibilità di un rientro del minore all'interno della famiglia d'origine.
A differenza dell’adozione, anche le persone single, con o senza figli, possono presentare domanda di affido.
Per approfondire è possibile proseguire la lettura nella pagina dedicata all'Affido familiare.
Le informazioni sulla famiglia d'origine
Per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni sulla famiglia d'origine, la legge italiana riconosce il diritto dei bambini adottati di conoscere le proprie origini biologiche. Tuttavia, ci sono alcune restrizioni su come e quando queste informazioni possono essere divulgate.
Il diritto di accesso alle informazioni sulla famiglia d'origine è generalmente riconosciuto ai minori adottati che hanno raggiunto l'età di 25 anni. Prima di tale età, la decisione di divulgare tali informazioni spetta ai genitori adottivi, che dovrebbero valutare l'interesse superiore del bambino e agire di conseguenza. In alcuni casi è possibile fare richiesta d'accesso alle informazioni appena raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
Ulteriori informazioni e approfondimenti
Commissione per le Adozioni - http://www.commissioneadozioni.it