Assegno unico e universale per figli a carico

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.
Per maggiori informazioni consulta la sezione dedicata agli Assegni per il nucleo familiare.

Bonus nuovi nati 2026

È un contributo di sostegno al reddito introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, a favore dei genitori, per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il sostegno. Il contributo del bonus 2026 è rivolto ai neo genitori per figli nati, in affidamento preadottivo o adottati nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Per le adozioni o l’affidamento preadottivo il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni.

Requisiti:

Cittadinanza : cittadini italiani, cittadini di uno stato membro della UE o loro familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; titolari di permesso unico di lavoro o di permesso per motivi di ricerca per un periodo superiore ai 6 mesi.
Considerato che l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, individua nella durata non inferiore all’anno la durata minima della validità dei permessi per accedere alle prestazioni sociali, possono accedere al Bonus nuovi nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di durata non inferiore a un anno.
Residenza : alla data di presentazione della domanda del Bonus nuovi nati il genitore richiedente deve essere residente in Italia
Requisito economico: valore ISEE per prestazioni ai minorenni non superiore ai 40mila euro (Nel calcolo del valore ISEE non si tiene conto degli importi erogati per l’Assegno unico e universale).

Il contributo

Il bonus consiste in un importo di 1.000 euro una tantum.

Il beneficio è riconosciuto anche per i minori deceduti prima della presentazione della domanda a condizione che prima del decesso sia stata presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE per le prestazioni ai minorenni in cui è presente il figlio cui è riferito l’evento e questa sia stata attestata senza omissioni e difformità.

Presentazione della domanda:

La domanda deve essere presentata, pena decadenza, entro 120 giorni dalla data dell'evento (nascita o ingresso in famiglia del minore o dalla data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile in caso di adozione internazionale).

Per gli eventi verificatisi prima della data di apertura del servizio per il Bonus nuovi nati per l’annualità 2026, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni (12 agosto 2026) dalla data di pubblicazione del messaggio 14 aprile 2026 n. 1268.

Il Bonus può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori.

Nel caso di genitori non conviventi il Bonus in argomento può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.

Per inviare la domanda è necessario essere in possesso di un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per le prestazioni agevolate ai minorenni in corso di validità o avere presentato preliminarmente una DSU per il calcolo dell’ISEE per i minorenni in cui è presente il figlio a cui è riferito l’evento.

La domanda si può presentare on line dal sito INPS oppure
tramite Contact Center Multicanale contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
o rivolgendosi agli Istituti di patronato.

In caso di più figli è necessario presentare una domanda per ogni figlio.

Per informazioni: consultare la pagina dedicata del sito INPS

Carta Acquisti per minori di 3 anni

La Carta acquisti  è una carta di pagamento elettronico concessa a cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico. Sulla carta si accredita bimestralmente una somma di denaro che può essere utilizzata per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e abilitati al circuito Mastercard e per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali e consentirà di accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.

 I negozi che espongono questo simbolo   daranno sconti aggiuntivi alle normali promozioni.
La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e sarà caricata automaticamente ogni due mesi con 80 euro. La Carta Acquisti si può richiedere negli Uffici Postali presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione (il modulo è disponibile on line sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze oppure presso gli Uffici Postali) 

Requisiti 
Possono presentare domanda le famiglie con bambini di età inferiore ai 3 anni, con un ISEE in corso di validità inferiore a 8.117,17 euro  per il 2025
Inoltre occorre: non essere intestatari di più di un utenza elettrica, di più di due utenze del gas e di più di due autoveicoli, non essere proprietari di più di un immobile e titolari di patrimoni mobiliari superiori a 15.000 euro.
In caso di smarrimento o furto della carta acquisti
Occorre chiedere il blocco della Carta telefonando al numero verde gratuito 800.902.122 (dall'Italia) o al numero +39.049.21.00.149 (dall'estero). L'operatore comunicherà il "numero di blocco". In seguito occorre fare una denuncia all'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza e, entro due giorni lavorativi bancari dalla telefonata, ci si deve rivolgere ad un ufficio postale fornendo il "numero di blocco" e una copia della denuncia. Presso lo stesso ufficio si potrà richiedere una nuova Carta su cui sarà disponibile il saldo della Carta bloccata
Per informazioni
sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze
sito di Poste italiane
Sito Inps

Esonero della contribuzione previdenziale per le mamme lavoratrici

La legge di bilancio 2024 ha previsto un esonero totale dei contributi previdenziali per le madri di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Questo esonero, che può arrivare fino a 3.000 euro annui, è applicabile solo alle lavoratrici con contratto dipendente a tempo indeterminato, escludendo i rapporti di lavoro domestico.
L'esonero era stato esteso, in via sperimentale, solo per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figlicon rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
Per maggiori informazioni consulta la sezione dedicata agli Assegni per il nucleo familiare.

Bonus mamme lavoratrici

Il bonus mamme è un’integrazione al reddito introdotta per sostenere le madri lavoratrici

Per il 2026

Per il nuovo anno c’è una novità: la legge di bilancio 2026 ha aumentato il Bonus mamme a 60 euro mensili (fino a 720 euro annui) che spetta alle madri lavoratrici con le seguenti modalità:

Madri lavoratrici dipendenti o autonome con due figlie/i : possono richiedere il bonus pari a 60 euro mensili, per un totale massimo di 720 euro annui, per ogni mese, o frazione di mese, lavorato sia di rapporto di lavoro dipendente sia di attività autonoma. L’erogazione avverrà a dicembre 2026. Il reddito da lavoro non deve essere superiore a 40.000 euro annui. Tale erogazione spetta fino al mese di compimento del decimo anno di età della/del seconda/o figlia/o. E' escluso il lavoro domestico.

Madri lavoratrici dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo non indeterminato, o autonome con almeno 3 figlie/i: possono richiedere il bonus pari a 60 euro mensili, per un totale massimo di 720 euro annui, per ogni mese, o frazione di mese, di vigenza del rapporto di lavoro, o dell'attività di lavoro autonomo, non coincidente con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il reddito da lavoro non deve essere superiore a 40.000 euro annui. La somma spetta fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età della/del figlia/o più piccola/o. E' escluso il lavoro domestico.

Come si richiede
La domanda dovrà essere presentata direttamente all'INPS dalla lavoratrice attraverso i patronati oppure on line tramite il sito

Per il 2025

Per il 2025 è un contributo di 40 euro mensili (per un massimo di 12 mensilità)

Requisiti:
Il bonus spetta alle lavoratrici madri autonome o dipendenti (escluse le lavoratrici domestiche) che rispettano i seguenti requisiti:

  • Reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui
  • Madri di 2 figli, con il figlio più piccolo di età non superiore a 10 anni
  • Oppure madri di almeno 3 figli, con il figlio più piccolo di età non superiore a 18 anni
  • Solo per rapporti di lavoro autonomo o a tempo determinato

Restano invece escluse le lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, madri di almeno tre figli: queste continuano a beneficiare del precedente esonero contributivo, fino a un massimo di 3.000 euro annui, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (Vedi sopra)

Come si richiede
La domanda dovrà essere presentata direttamente all'INPS dalla lavoratrice .

Bonus nido INPS - 2026

 il Bonus nido è un contributo economico erogato dall'INPS per aiutare le famiglie a sostenere le spese per la frequenza di asili nido pubblici e privati, oppure per il supporto domiciliare in caso di bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie.

Il contributo è stato introdotto dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016 n. 232

A chi è rivolto

La prestazione spetta alle famiglie con figli di età inferiore ai 3 anni :

  • che frequentano una struttura educativa (contributo asilo nido) in possesso di regolare titolo abilitativo, secondo la legislazione della regione in cui opera la struttura e che rientra in una delle seuguenti categorie: nidi e micronidi;
    • nidi e micronidi;
    • sezioni primavera;
    • spazi gioco;
    • servizi educativi in contesto domiciliare
  • che non possono frequentare l’asilo nido perché affetti da gravi patologie croniche certificate (contributo per supporto presso la propria abitazione).

Il contributo

L’importo del contributo, massimo 3.600 euro annui, è calcolato in relazione alla data di nascita del bambino e al valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per minorenni, neutralizzato degli importi erogati per l’Assegno unico e universale.

In assenza di ISEE il contributo è erogato nella misura minima.

Bambini nati dal 1° gennaio 2024

  • 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), con ISEE minorenni in corso di validità minore o uguale a 40.000 euro;
  • 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.

Bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024

  • 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), con ISEE minorenni fino a 25.000,99 euro;
  • 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 a 40.000 euro;
  • 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.

A seguito delle modifiche introdotte dal comma 210 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’incremento del buono in misura pari a 2.100 euro è riconosciuto, per i nuclei con un valore dell’ISEE fino a 40.000, a prescindere dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni

Presentazione della domanda 

Le domande di contributo possono essere presentate ogni anno dalla data di apertura del servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” al 31 dicembre di ciascun anno.

A partire dal 2026, le domande presentate sono valide fino al mese di agosto dell’anno di compimento dei tre anni di età del bambino.
Per gli anni solari successivi a quello di prima presentazione della domanda, quindi, il richiedente non è più tenuto a inoltrare una nuova istanza. Per dare continuità all'erogazione, è sufficiente accedere alla domanda già registrata a sistema e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell’anno di riferimento.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato on line (occorre essere in possesso di identità SPID/CIE/CNS) o affidandosi ai patronati e deve essere presentata una domanda per ogni figlio in relazione al quale si chiede il contributo.

Documentazione da presentare

Per il contributo asilo nido occorre presentare la documentazione completa relativa alle mensilità per le quali è stato richiesto il il contributo, deve essere allegata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell’anno solare successivo all’anno di riferimento delle mensilità. Se necessario  è possibile effettuare la variazione dei mesi originariamente richiesti nella domanda utilizzando l’apposita funzionalità.
L’invio della documentazione deve avvenire esclusivamente tramite la procedura web allegando la copia digitale dei documenti.

La documentazione richiesta è :  fattura, o in assenza dell’obbligo di fatturazione, ricevuta o avviso di pagamento e il giustificativo del pagamento effettuato con modalità tracciabili.

La fattura deve contenere la denominazione della struttura con i dati sociali e fiscali e deve essere intestata al richiedente il contributo

Spese rimborsabili

Le spese rimborsabili sono esclusivamente le seguenti: la retta mensile; l'eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti, sempre relativi alla mensilità selezionata; l'importo relativo all’imposta di bollo; l'IVA agevolata. Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di iscrizione, quelle del pre-scuola e del post-scuola

Erogazione del contributo

Il contributo asilo nido è erogato mensilmente al massimo per undici mensilità per anno solare e, in ogni caso, non può essere superiore al valore della retta. Il contributo non è cumulabile con le detrazioni fiscali per la frequenza asili nido. Il rimborso non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e a carico del richiedente.

Il contributo per le forme di supporto presso la propria abitazione erogato in unica soluzione direttamente direttamente genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, a fronte della presentazione di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

Il pagamento avviene tramite le modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN , conto corrente estero Area SEPA).

Riduzione rette nidi in Emilia Romagna  

La Regione Emilia-Romagna, grazie al Programma regionale FSE+, nell’ambito della priorità 3. Inclusione sociale Obiettivo specifico k), anche per l'anno educativo 2026/0227, sostiene misure per l’infanzia e l’adolescenza e in particolare: accesso e abbattimento delle rette per gli asili nido.

Accanto al Bonus nido nazionale, la Regione ha messo in campo un proprio programma strutturato di riduzione delle rette, conosciuto come “Al nido con la Regione” attivo da qualche anno.

Le riduzioni riguardano:

  • Nidi (compresi micro-nidi, nidi aziendali e sezioni primavera) e servizi sperimentali (questi ultimi esclusivamente in relazione al numero di posti destinati alla fascia di età 0-3);
  • Piccoli Gruppi Educativi (PGE).

I potenziali beneficiari di queste misure sono bambini e bambine appartenenti a famiglie con attestazione ISEE:

  • pari o inferiore a 40.000,00 euro nei comuni montani (ex L.R. 2/2004 e s.m.i.) e nei comuni classificati “aree interne”, rientranti nella strategia STAMI (DGR n. 512/2022) della provincia di Ferrara
  • pari o inferiore a 26.000,00 euro nei restanti comuni dell’Emilia-Romagna

I Contributi economici sono destinati direttamente ai Comuni e alle Unioni dei Comuni, poi sono gli enti pubblici stessi a stabilire come articolare concretamente l’abbattimento o l’azzeramento delle rette. In genere queste misure vengono applicate d’ufficio ai residenti, una volta presentata la certificazione ISEE, evitando così la necessità di una domanda separata.

Potranno usufruire delle risorse soltanto i Comuni che hanno fatto richiesta di finanziamento alla Regione

Per informazioni rivolgersi al proprio comune di residenza.

Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare 

Nei casi in cui siano presenti condizioni neonatali che controindicano in maniera assoluta l'allattamento si fa riferimento al decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, recante "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" che prevede l’erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare (tra cui appunto anche il latte artificiale) facendola rientrare nei livelli essenziali di assistenza sanitaria  per determinate patologie neonatali. Per informazioni contattare l'Azienda Sanitaria Locale del territorio di residenza.

Pannolini lavabili

Sempre più comuni incoraggiano le famiglie ad acquistare pannolini lavabili attraverso incentivi e finanziamenti. I pannolini lavabili sono pannolini in stoffa che possono essere lavati in lavatrice e utilizzati più e più volte, assicurano  una maggiore igiene, non contengono sostanze tossiche e non inquinano.