Affido familiare
Che cos'è
L'affido familiare è una misura di protezione e sostegno per i minori (0-17 anni) che si trovano in situazioni di difficoltà o a rischio, temporanea o permanente, che impedisce loro di crescere adeguatamente all'interno della propria famiglia di origine. L'obiettivo dell'affido familiare è quello di garantire il benessere del minore, fornendo un ambiente stabile, sicuro e amorevole, all'interno di un'altra famiglia (famiglia affidataria) che si prenda cura di lui o lei per un periodo per un periodo di tempo che non dovrebbe superare i 24 mesi.
In queste circostanze, il bambino accolto in un'altra famiglia vi resta fino a quando i genitori saranno di nuovo in grado di occuparsi di lui.
L'affido può essere:
- Consensuale: concordato con la famiglia d'origine e disposto dal Servizio Sociale, reso esecutivo dal Giudice tutelare.
- Giudiziale: quando viene deciso da un'autorità giudiziaria a seguito di una valutazione della situazione familiare del minore.
L'affido può essere realizzato in forma residenziale o a tempo pieno, con carattere di continuità e residenziale, oppure a tempo parziale, per alcuni giorni alla settimana o per periodi di tempo brevi e determinati.
In molti casi, quando un bambino ha bisogno di essere affidato, viene affidato ai parenti della sua famiglia d'origine o a persone che lo conoscono già e hanno richiesto il suo affidamento, ma qualunque cittadino che ne abbia i requisiti può dare la sua disponibilità a prendere in affido un bambino.
Differenze tra Adozione e Affido familiare
L'adozione e l'affido familiare sono due diverse modalità attraverso cui un bambino può essere inserito all'interno di una famiglia. Entrambe queste pratiche hanno lo scopo di garantire il benessere del minore, ma presentano delle differenze fondamentali:
L'adozione è un processo legale attraverso il quale una persona o una coppia assume la responsabilità genitoriale permanente su un bambino che non è biologicamente loro. Attraverso l'adozione, il bambino diventa legalmente membro della nuova famiglia e assume il cognome dei genitori adottivi. I legami legali con i genitori biologici vengono interrotti, e i genitori adottivi assumono tutti i diritti e le responsabilità legali come se fossero i genitori biologici. I contatti con la famiglia d'origine non sono obbligatori e, in molti casi, non permangono, anche se vi è la possibilità di optare per un'adozione aperta come descritto nel paragrafo sopra.
L'affido familiare, invece, è un accordo temporaneo in cui una persona o una coppia si prende cura di un bambino, quando i genitori biologici non possono, per vari motivi, garantire il benessere e la sicurezza del minore. L'affidamento può durare per periodi più o meno lunghi e può essere volontario o imposto dalle autorità competenti. Durante l'affidamento, i genitori biologici mantengono ancora i diritti e le responsabilità legali sul minore, anche se possono essere limitati o sospesi a seconda delle circostanze. I contatti con la famiglia d'origine sono obbligatori e, generalmente, permangono, anche se possono essere sospesi per periodi di tempo più o meno lunghi. L'obiettivo principale dell'affido familiare è di offrire un ambiente stabile e sicuro al bambino fino a quando la situazione dei genitori biologici non migliori e vi sia la possibilità di un rientro del minore all'interno della famiglia d'origine.
Per approfondire è possibile proseguire la lettura nella pagina dedicata all'Adozione.
Affido "sine die"
Per definizione l'affido è temporaneo, a differenza dell'adozione, e quando la situazione di difficoltà viene risolta il minore ritorna a casa con i suoi genitori ma può lo stesso mantenere rapporti con gli affidatari. Se, però, al termine del periodo di affidamento non ricorrono ancora le condizioni perché il bambino possa ritornare con la sua famiglia, il tribunale per i minorenni può prorogare, nell'esclusivo interesse del minore, la durata dell'affidamento prevista dalla legge, che altrimenti non può superare i 24 mesi.
Cosa succede quando il minore compie 18 anni
Quando il progetto di affidamento familiare finisce, il ragazzo o la ragazza può restare nella famiglia, rientrare a casa, oppure, avviare un percorso di vita in modo autonomo. Non vi è una regola precisa su come i rapporti con la famiglia affidataria e quella di origine debbano proseguire, e ognuno è generalmente libero di scegliere cosa fare.
Molte persone, anche una volta diventate maggiorenni, scelgono di rimanere con la famiglia affidataria se questa è disponibile, senza una forma regolamentata di rapporto. Altre, invece, preferiscono tornare nella famiglia di origine. In entrambi i casi, vi è la possibilità di decidere autonomamente di restare (o tornare) in quella che percepiscono come la loro casa.
Il compimento dei 18 anni, però, può essere per molti una grande sfida da affrontare ed un momento di grandi incertezze, poiché non è sempre possibile restare o tornare in una casa e pensare di dover essere totalmente autonomi a 18 anni è complesso, soprattutto al giorno d'oggi. Per coloro che si trovano in questa situazione esistono associazioni che si prefiggono di sostenere i giovani adulti e gli adulti che devono lasciare il sistema istituzionale di cure, cosiddetti care leaver, nel scegliere e progettare il proprio percorso verso l’autonomia e l’autorealizzazione; ne è un esempio l'associazione Agevolando.
Chi può diventare affidatario
A differenza dell’adozione, anche le persone single, con o senza figli, possono presentare domanda di affido. Per diventare genitori affidatari è necessario essere maggiorenni, dimostrare di avere risorse finanziarie sufficienti per soddisfare le necessità del minore, garantire un ambiente sicuro e stabile per i bambini, che comprenda un alloggio adeguato e spazio sufficiente, godere di una buona salute fisica e mentale e non avere precedenti penali.
Vengono svolti colloqui con gli aspiranti affidatari per conoscere e valutare la famiglia ed informarla rispetto gli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento, oltre a proporre momenti di formazione attraverso incontri di gruppo.
Una volta completato il percorso di preparazione, la famiglia o la singola persona viene inserita in una banca dati delle famiglie affidatarie. Quando sarà necessario provvedere a un affido familiare, si individueranno le famiglie ritenute più adeguate per quel progetto e quella situazione.
Le famiglie affidatarie ricevono sostegno durante tutto il percorso dagli operatori del Servizio Sociale del proprio comune di residenza, a livello economico, assicurativo, psicologico e sociale, e possono usufruire di tutte le agevolazioni di legge sulla maternità.
Come dare la propria disponibilità
Coloro che sono interessati a questa tipologia di accoglienza possono presentare domanda di disponibilità ai servizi sociali del Comune di residenza, oppure direttamente al tribunale per i minorenni o ancora ad associazioni nazionali o locali.
I servizi sociali lavorano in collaborazione con le autorità giudiziarie, altri servizi del Comune o dell'Azienda sanitaria locale e le associazioni del territorio e l'équipe di professionisti del settore sociale e sanitario valuterà e supporterà sia la famiglia di origine che quella affidataria, al fine di favorire il miglior interesse del minore.
Quanto tempo ci vuole per avere un bambino in affido?
L'iter di valutazione di idoneità può durare alcuni mesi, dopo i quali si verrà inseriti in un elenco di persone disponibili all'affido, che possono essere contattate qualora un bambino sia idoneo e necessiti di una famiglia affidataria.
Il tempo necessario per avere un bambino in affido dopo aver fatto domanda può variare notevolmente a seconda di diversi fattori, come il numero di bambini che in un determinato momento hanno necessità di trovare una famiglia affidataria e le esigenze specifiche di questi bambini. In generale, il processo per diventare una famiglia affidataria può richiedere da alcuni mesi fino a un anno o più.
Sostegni economici
La legge sul sostegno alla maternità e alla paternità e la legge sul "Diritto del minore ad una famiglia" prevedono che i genitori adottivi e affidatari, sia in affido pre-adottivo che temporaneo, godano degli stessi diritti dei genitori naturali riguardo ai congedi di maternità, paternità e parentali. Essi beneficiano delle medesime garanzie e opportunità.
A loro si applicano le disposizioni sulla flessibilità dell'orario di lavoro e quelle che permettono ai datori di lavoro di usufruire degli sgravi contributivi per la sostituzione di assenti in congedo e, per un anno a partire dall'arrivo del minore nella famiglia, anche in caso di sostituzione di lavoratrici autonome.
L'unica differenza riguarda il momento di inizio del congedo, poiché si deve fare riferimento alla data di ingresso del minore nella famiglia. Inoltre, varia l'età massima del minore stesso.
Oltre a ciò, le famiglie affidatarie ricevono i seguenti contributi:
- Contributo mensile: le famiglie affidatarie ricevono un contributo fisso mensile indipendente dal loro reddito, determinato in base all'impegno richiesto e alle decisioni delle singole Amministrazioni.
- Rimborso spese: oltre al contributo mensile, alcune Amministrazioni rimborsano le spese sostenute per interventi di cura e di rilevanza per il progetto di affido, indicando le spese rimborsabili, le modalità e la documentazione necessaria.
- Assicurazione: i minori in affido sono coperti dall'ente locale per infortuni, incidenti e danni causati o subiti durante l'affidamento.
- Assegni familiari: il giudice può disporre l'erogazione temporanea degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali in favore dell'affidatario, che può ottenerli presentando la documentazione necessaria al datore di lavoro.
- Detrazioni d'imposta: agli affidatari si applicano le detrazioni di imposta per carichi di famiglia relative ai minori affidati, purché ci sia un provvedimento dell'autorità giudiziaria; questa possibilità deve essere richiesta e disposta dal Giudice Tutelare o dal Tribunale per i Minorenni.
La normativa di riferimento
L'affido familiare è regolamentato dalla legge n. 184/83 (67.92 KB) modificata con la legge n. 149/01 (82.35 KB) e dalla Direttiva Regionale n. 1904 del 2011 (503.1 KB)