Certificazione ISE/ISEE
CHE COS’E’:
l’ISE e l’ISEE sono indicatori della situazione economica del cittadino che servono per poter richiedere prestazioni sociali agevolate o servizi assistenziali collegati al reddito (es. asili nido comunali, contributi vari, assegni di maternità, ecc.).
Da gennaio 2015, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, sono stati modificati i parametri su cui si basa il calcolo dell’ISEE.
Gli ISEE previsti dalla riforma sono i seguenti:
- ISEE standard o ordinario: tale indicatore è utilizzabile per la maggior parte delle prestazioni sociali agevolate;
- ISEE Università: per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza;
- ISEE Sociosanitario per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie: ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona;
- ISEE Sociosanitario- Residenze: si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.
- ISEE figli minorenni/studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: bisogna prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne o studente universitario. Con il nuovo ISEE viene stabilito il principio che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo.
Solo limitatamente ai casi di seguito riportati, il valore dell’ISEE specifico coincide con quello dell’ISEE ordinario:
- quando il genitore è tenuto a versare assegni di mantenimento a favore del figlio;
- quando il genitore è escluso dalla potestà sul minore, o sia stato eseguito un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando al genitore sia stata accertata dall’autorità competente l’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
- ISEE Corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione nell’ipotesi in cui si sia verificata una variazione significativa della situazione lavorativa di un componente del nucleo. Non vi è nessun aggiornamento delle componenti patrimoniali e familiari. L’ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU e può essere rinnovata.
COSA OCCORRE:
per richiedere il calcolo dell’ISE/ISEE è necessario compilare la "Dichiarazione Sostitutiva Unica”. Il cittadino si assume la responsabilità anche penale di quanto dichiara. Tutte le dichiarazioni sostitutive scadono il 15 gennaio dell’anno successivo.
Sarà compito dell'amministrazione controllare successivamente il contenuto della dichiarazione.
Questa dichiarazione può essere compilata su un apposito modulo reperibile presso gli uffici competenti: i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), gli uffici degli enti che erogano le varie prestazioni richieste, o direttamente presso gli uffici dell’INPS della propria zona.
Per la compilazione presso gli uffici il cittadino deve avere con sé un documento di identità non scaduto o la carta di soggiorno. Qualora invece intenda presentare la dichiarazione già compilata dovrà allegare una fotocopia di un documento di identità valido.
I dati e i documenti necessari per compilare la dichiarazione sostitutiva unica sono:
- Composizione del nucleo familiare, dati anagrafici e codici fiscali dei componenti. Fanno parte del nucleo familiare il dichiarante, il coniuge, i figli, altre persone conviventi e altri soggetti a carico ai fini dell'IRPEF, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante. Per eventuali familiari con handicap, è necessario presentare certificato d’invalidità.
- Codice dell’ASL di appartenenza.
- Ultima dichiarazione dei redditi presentata (Mod. 730, UNICO) oppure l’ultimo CUD dei componenti del nucleo familiare.
- Situazione patrimoniale immobiliare, costituita dal valore dei fabbricati e dei terreni edificabili o agricoli intestati a persone fisiche, definito ai fini dell'ICI (imposta comunale sugli immobili) entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.
- Importo dell’eventuale affitto pagato nell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva per la casa di abitazione principale ed estremi di registrazione del contratto di locazione.
- Situazione patrimoniale mobiliare, rappresentata dal valore dei conti correnti, buoni postali, BOT e altri titoli, azioni, premi assicurativi, ecc., posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. Per i depositi e/o conti correnti è necessario indicare anche la giacenza media.
DOVE ANDARE:
la dichiarazione sostitutiva unica si presenta all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata: al Comune, alla sede INPS competente per territorio o ad un Centro di Assistenza Fiscale. Tutta la documentazione viene poi trasmessa alla sede centrale dell’INPS, che calcola gli indicatori ISE/ISEE e invia l’attestato relativo agli uffici competenti e al cittadino interessato.
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