Assegno di Maternità di Competenza dei Comuni
Il contributo va richiesto al Comune, viene erogato in un’unica soluzione dall’INPS e per l’anno 2023, se spettante nella misura intera l’assegno ammonta a 383,46 euro x 5 mesi per un totale di 1917,30 euro e il tetto dell’ISEE, oltre cui non spetta, è fissato a 19.185,13 euro. Per il 2024 l’assegno ammonta a 404,17 euro per cinque mensilità e il tetto dell’ISEE, oltre cui non spetta, è fissato a 20.221,13 euro.
Il contributo viene accreditato sul conto corrente o sul libretto postale con codice IBAN intestato o cointestato alla mamma. L'Assegno non costituisce un reddito ai fini fiscali e previdenziali..
La domanda si presenta entro 6 mesi dalla nascita del bambino/a.
Le mamme possono essere cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta/permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; cittadine familiari di cittadini italiani, dell'Unione o di soggiornanti di lungo periodo, che siano titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadine titolari della protezione sussidiaria; cittadine apolidi.
Le cittadine extracomunitarie rifugiate politiche, possono accedere con permesso di soggiorno per asilo politico.
A seguito della riforma dell'ISEE, l'assegno di maternità rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. è necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.
Il Comune provvederà a inviare all’INPS la domanda di Assegno.
INFORMAZIONI UTILI:
L'assegno viene concesso per la nascita di ogni figlio e quindi, in caso di parto gemellare, il contributo verrà quindi raddoppiato.
L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal Comune la quota differenziale. È comunque compatibile con l’Assegno Unico unico universale.
Per maggiori informazioni vedi scheda regionale