Separazione consensuale e divorzio
CHE COS’È
La separazione legale fra coniugi può essere di due tipi:
- giudiziale quando non c'è un accordo tra i coniugi ed è il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione
- consensuale quando i coniugi riescono a trovare un accordo sugli accordi separativi fra loro o con un aiuto esterno professionale.
In questo secondo caso vi sono tre possibilità:
- presentare tramite un avvocato un ricorso congiunto al Tribunale e ottenere l’omologa della separazione, cioè la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili;
- la negoziazione assistita da avvocati nel caso di coniugi con figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti;
- la conclusione di un accordo davanti all’Ufficiale di Stato civile, in presenza di determinate condizioni, ovvero: in assenza di figli minorenni o figli portatori di handicap grave, quindi economicamente NON autosufficienti; l'accordo NON deve contenere patti di trasferimento patrimoniale (incluso l’eventuale assegnazione della casa coniugale).
Gli atti prodotti nei casi 2 e 3 hanno la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio davanti al giudice.
Per ottenere il divorzio è necessaria una pregressa separazione legale durata per il tempo stabilito dalla legge (sei mesi nel caso di separazione consensuale, o 1 anno nell’ipotesi della separazione giudiziale).
RIVOLTO A
Coppie sposate che intendono separarsi legalmente.
DOVE ANDARE
Nel caso in cui si ricorra all'accordo davanti all’Ufficiale di Stato civile, è necessario contattare l'Ufficio di Stato civile del Comune di residenza, recapiti in questa pagina.
COSA OCCORRE
Per quanto riguarda la richiesta di separazione e divorzio davanti all’Ufficiale di Stato civile, i coniugi devono presentarsi insieme e inoltrare una richiesta congiunta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune:
- di residenza di uno dei coniugi;
- in cui è iscritto l’atto di matrimonio a seguito di celebrazione;
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
In tale richiesta i coniugi dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o far cessare gli effetti civili del loro matrimonio. I coniugi possono farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia. Per concludere l’accordo i coniugi devono presentarsi poi nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell’atto) per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi rende nullo l’accordo.
INFORMAZIONI UTILI
I cittadini che, sulla base del reddito, non hanno la possibilità economica di poter incaricare un avvocato per la propria difesa, possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato (gratuito patrocinio).
Per ulteriore approfondimento visita la pagina "Separazione e divorzio".