Sicurezza ed educazione stradale
Educazione stradale
La sicurezza sulla strada è un tema che viene affrontato anche all’interno delle scuole per fornire ai bambini e ai ragazzi gli strumenti utili per potersi muovere in tutta sicurezza. Ad esempio le scuole organizzano:
- in collaborazione con la Polizia Municipale dei corsi di educazione stradale rivolti direttamente agli alunni, ma anche agli insegnanti e alle famiglie;
- progetti chiamati Percorsi sicuri casa-scuola, che hanno come obiettivo la messa in sicurezza dei percorsi urbani per arrivare alle sedi scolastiche, per facilitare gli spostamenti autonomi dei bambini e ragazzi;
- Bicibus e Pedibus, progetti che prevedono la possibilità di organizzare accompagnamenti da parte di adulti volontari per gruppi di bambini nel percorso casa-scuola e ritorno, in bicicletta o a piedi. In questo modo, oltre ad educare i più piccoli alle norme della strada e al rispetto dell’ambiente, utilizzando mezzi di spostamento non inquinanti, si rendono i bambini maggiormente autonomi, incentivando l’attività fisica e la socialità.
Anche FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), sta portando avanti dalla fine del 2008 il Progetto Scuola, rivolto a studenti ed insegnanti per promuovere la bicicletta e altri mezzi ecosostenibili (pedibus, car pooling, mezzi pubblici) negli spostamenti casa-scuola, come contemplato dalla legge 366/98 (31.72 KB)(art.10).
Inoltre, esistono le norme generali previste dal Codice della Strada che stabiliscono le regole per viaggiare sicuri in macchina, motoveicoli e bicicletta.
Sicurezza sulle autovetture per i bambini
Ogni volta che si sale su un veicolo dotato di cinture di sicurezza è obbligatorio per tutti - conducente e passeggeri - farne uso. E' responsabilità, non solo morale ma anche giuridica, di chi ha in affidamento, in quel momento, un bambino, far sì che questi sia seduto su di un seggiolino adatto, in posizione corretta e assicurato con la cintura di sicurezza. Secondo l'art. 172 del codice della strada i bambini di statura inferiore a 1,50 m. devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato .
L'uso delle cinture di sicurezza così come dei seggiolini per bambini e degli adattatori di altezza (i primi sono quelli fissati all'auto con le normali cinture di sicurezza mentre i secondi sono dispositivi che rialzano la seduta del bambino e permettono l'uso delle normali cinture di sicurezza) sono indispensabili per salvaguardare l'incolumità degli occupanti il veicolo. Dal 1 gennaio 2017 sono previste sanzioni più salate, da 80 a 323 euro, se il bambino in auto non è sul seggiolino.
Tutti i seggiolini di ritenuta, per garantire la loro efficacia, debbono essere fissati correttamente con le normali cinture di sicurezza al veicolo in modo tale che, in caso di urto, la cintura eserciti la propria azione di ritenzione sul seggiolino, mentre le cinture del seggiolino si occuperanno di contenere il bambino stesso, creando una struttura coesa al veicolo.
Il Codice della Strada prevede che i bambini di età inferiore ai 3 anni, che viaggiano su autovetture di qualsiasi portata, devono essere trattenuti da seggiolini fissati all'auto con le normali cinture di sicurezza.
Le tipologie di seggiolini omologati
I seggiolini devono essere di tipo omologato per il trasporto di bambini di peso corrispondente a quello del bambino trasportato e devono essere montati nei modi e posizioni indicati nelle relative istruzioni. L'omologazione e la classe di peso devono essere riportate nell'etichetta cucita al seggiolino o all'adattatore. Le tipologie di seggiolini omologati sono definite dal regolamento europeo ECE R44/04:
- Gruppo 0: per bambini di peso inferiore a 10 kg, rientrano in questo gruppo le navicelli adatte per i piccolissimi. Devono essere posizionate sui sedili posteriori in senso trasversale.
- Gruppo 0+: per bambini di peso inferiore a 13 kg, rientrano in questo gruppo gli ovetti. Devono essere posizionati sui sedili posteriori in senso contrario alla marcia con obbligo di disattivazione airbag se presente.
- Gruppo 1: per bambini tra 9 e 18 kg, devono essere posizionati sui sedili posteriori rivolti solo ed esclusivamente verso il senso di marcia
- Gruppo 2: per bambini tra 15 e 25 kg, possono essere posizionati sui sedili anteriori o posteriori ma rivolti nel senso di marcia
- Gruppo 3: per bambini tra 22 e 36 kg, possono essere posizionati sui sedili anteriori o posteriori ma rivolti nel senso di marcia
Occorre tenere presente che esistono in circolazione modelli che hanno una doppia classificazione.
E' bene sapere che:
- è vietato trasportare bambini su seggiolini di sicurezza rivolti all'indietro montati su sedili passeggeri protetti da air bag frontale, quando non sia disattivato tale sistema di protezione
- il seggiolino va rivolto in senso contrario alla direzione di marcia fino ai 15 mesi di età del bambino
- dopo i 3 anni e fino a quando il bambino raggiunge la statura di 1,50 m è obbligatorio l’uso di un adattatore d'altezza, cioè un rialzo che permette di legare il bambino con le cinture di sicurezza in dotazione alla macchina
- dal 2017 i bambini fino a 125 cm. di altezza dovranno obbligatoriamente essere protetti da un rialzo con schienale, che consente una migliore disposizione della cintura sulle spalle del bambino. I rialzi senza schienale saranno permessi solo ai bimbi di altezza superiore ai 125 cm. I modelli in commercio di rialzi senza schienale per i bambini sotto i 125 cm di altezza e precedenti a questo aggiornamento, resteranno comunque in vendita e potranno essere ancora usati per un periodo di tempo ancora da definire.
- Dopo il raggiungimento della soglia d'altezza (m.1,50) o dopo aver compiuto i 12 anni i bambini possono sedere nei posti anteriori
- dal 2017 per i bambini da 100 a 150 cm non è più prevista l’obbligatorietà del sistema ISOFIX per installare il seggiolino in auto, quindi i genitori possono scegliere l'installazione con gli agganci isofix più le cinture di sicurezza oppure solo le cinture di sicurezza.
Dispositivi antiabbandono
Dal 7 novembre 2019, per i bambini di età inferiore a 4 anni, è obbligatorio munirsi del dispositivo anti abbandono per il seggiolino su autovetture, autocarri e camion. I dispositivi devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni, devono dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione. In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo. Inoltre è possibile che seggiolini e dispositivi anti-abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una app o tramite Bluetooth per inviare notifiche.
Non è prevista l’omologazione per questi prodotti. Sono a norma i dispositivi che sono venduti accompagnati dalla “dichiarazione di conformità” rilasciata dal fabbricante che si assume la responsabilità della rispondenza del dispositivo alle caratteristiche indicate nel decreto 2 ottobre 2019, n. 122 (pdf, 106.34 KB) .
La sicurezza in auto per le donne in stato di gravidanza
Le donne in stato di gravidanza possono essere esentate all'uso della cintura in base a un certificazione medica rilasciata dal proprio ginecologo, che comprovi condizioni di rischio conseguenti all'utilizzo del sistema di ritenzione. Anche persone affette da particolari patologie possono essere esentate dall'uso delle cinture di sicurezza da parte di personale medico dell'Azienda Sanitaria Locale che ne rilascia certificazione.
Biciclette
I bambini possono essere trasportati in bicicletta fino all'età di 8 anni da un conducente maggiorenne, purché correttamente seduti su di un seggiolino, di tipo omologato, fissato al velocipede. Se il bambino pesa meno di 15 Kg, deve essere seduto su un seggiolino di sicurezza posizionato sul lato anteriore del mezzo. I bambini di peso superiore a 15 kg vanno sistemati sul seggiolino di sicurezza posteriore. E' vivamente consigliato l'uso del caschetto protettivo per il bambino.
Motoveicoli
Per guidare un motoveicolo di qualsiasi cilindrata, incluso il ciclomotore, è obbligatorio l’uso di un casco omologato. Il bambino può essere trasportato unicamente nel posto previsto per il passeggero dal documento di circolazione, deve essere correttamente seduto e indossare anch’egli obbligatoriamente un casco omologato.
In vigore dal 13 agosto 2010 la riforma del codice della strada (411.83 KB)ha introdotto tra le novità l'obbligo del casco per i conducenti di biciclette sotto i 14 anni e sanzioni più severe per i conducenti di minicar, sulle quali si prevede ora l'obbligo delle cinture di sicurezza; ed ancora programmi di istruzione sulla sicurezza stradale e norme che limitano la velocità in caso di trasporto di bambini.