La denuncia di nascita

RIVOLTO A:
Tutte le mamme e i papà che hanno avuto un bambino.

CHE COS'E':
La denuncia di nascita è una dichiarazione obbligatoria che deve essere registrata dai comuni. Può essere fatta dal padre, dalla madre o da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da altra persona presente al parto rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. La denuncia va fatta entro 10 giorni dalla nascita se viene presentata ai comuni di residenza della madre o al comune di nascita del bambino, oppure entro 3 giorni se effettuata presso la direzione sanitaria ubicata nel centro di nascita. Qualora i genitori non siano uniti in matrimonio tra loro occorre la sottoscrizione contemporanea di entrambi. Per i genitori non uniti in matrimonio la dichiarazione di nascita può essere resa da:

  • la sola madre che intende riconoscere il figlio;
  • il padre e la madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
  • il solo padre se la madre non intende essere nominata

NB. il figlio può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Se la dichiarazione è fatta dopo più di 10 giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.
I Genitori stranieri che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente, ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.

INFORMAZIONI UTILI:
Può essere attribuito un solo nome, che deve corrispondere al sesso del bambino. Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di 3; in questo caso, il nome composto verrà riportato per intero nella certificazione di Stato Civile, di anagrafe e nei documenti del bambino.

COSA OCCORRE:

  • Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constattazione di avvenuto parto
  • Documento valido di identità personale del dichiarante
  • per i genitori non residenti, carta di identità valida e aggiornta di entrambi, o documento equipollente
  • per i genitori stranieri, non titolari di carta di identita, passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore

DOVE ANDARE:

 

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ultima modifica 2021-07-12T09:46:36+01:00
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