Regime patrimoniale dei beni

Che cos'è


Al momento della celebrazione del matrimonio i futuri coniugi devono scegliere il regime patrimoniale per la definizione della titolarità dei beni che saranno acquisiti durante la vita coniugale.

Questi regimi sono fondamentalmente due: comunione legale e separazione dei beni.

  • Il regime patrimoniale coniugale (comunione dei beni) è il risultato di un accordo tra due o più individui che mettono a disposizione i propri beni costituendo un patrimonio comune, godendone equamente dei frutti e partecipando insieme alle spese. Comunione dei beni, significa dunque che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente nel corso del matrimonio, entrano automaticamente a far parte di un unico patrimonio comune a entrambi che ne sono proprietari al 50%, indipendentemente dall'apporto reale di ognuno.
    Dal 20 settembre del 1975, la legge (L.19/05/75 n.151)  stabilisce che quando una coppia si unisce in matrimonio, in mancanza di un espressione di volontà diversa, venga applicato automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.
    A coloro che hanno contratto matrimonio prima del 20.09.1975, si applica automaticamente, da tale data, il regime patrimoniale della comunione dei beni.

  • La separazione dei beni è un regime patrimoniale coniugale, cioè un criterio di distribuzione tra i coniugi della ricchezza acquisita durante il matrimonio. Nel regime di separazione dei beni ogni coniuge è titolare esclusivo dei beni acquisiti durante il matrimonio. Con la separazione dei beni gli sposi mantengono la titolarità esclusiva anche sui beni acquisiti durante il matrimonio.
    Rispetto alle necessità del nucleo familiare, entrambi i coniugi sono obbligati a contribuire alle spese ognuno proporzionalmente alle sue possibilità.
    Tale convenzione deve essere stipulata per atto pubblico sotto pena di nullità (art.162 c.c.).
    La scelta del regime di separazione dei beni può essere fatta dagli sposi:
    • prima del matrimonio, con appropriata convenzione stipulata davanti ad un notaio o al momento della richiesta di pubblicazioni
    • al momento della celebrazione del matrimonio, rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di stato civile, Parroco o altro ministro del culto);
    • dopo il matrimonio, con convenzione stipulata davanti ad un notaio.

Variazioni al regime patrimoniale dei beni

Se i coniugi, dopo il matrimonio, desiderano variare il regime patrimoniale (ossia scegliere la separazione dei beni) potranno provvedervi con atto pubblico davanti ad un notaio.

Beni inclusi ed esclusi dal patrimonio comune

Rientrano nel patrimonio comune, i risparmi di ciascun coniuge accantonati durante la vita matrimoniale, le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da tutti e due i coniugi e così pure i debiti, sia quelli contratti congiuntamente dai coniugi che quelli separatamente. 

Sono esclusi invece dal patrimonio comune (art. 177 - 178 e 179 del Codice Civile (pdf9.52 KB)) i beni personali di ciascun coniuge e cioè:

  • i beni di ciascuno esistenti prima del matrimonio;
  • i beni che ciascuno ha ricevuto dopo il matrimonio, per donazione o successione;
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni o di pensione di invalidità al lavoro;
  • i beni ad uso strettamente personale o necessari all'esercizio di una professione;
  • i beni acquistati vendendo o dando in cambio i beni personali purchè all'atto dell'acquisto venga specificato che non entrano nella comunione dei beni.

Quando si verifica lo scioglimento della comunione

  • per morte di uno dei coniugi
  • per annullamento del matrimonio
  • per separazione personale
  • per divorzio
  • per accordo dei coniugi che decidono di cambiare regime
  • per fallimento di uno dei coniugi
  • per separazione giudiziale dei beni

Contratti prematrimoniali

La giurisprudenza italiana NON riconosce i contratti prematrimoniali. 

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina