Convenzioni patrimoniali dei coniugi

COS'E':
Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della "comunione dei beni" (Comunione Legale). I coniugi possono comunque scegliere un regime diverso sia al momento della richiesta della pubblicazione di matrimonio sia dopo la celebrazione del matrimonio medesimo.

Comunione dei beni
E' il regime patrimoniale legale dei beni, introdotto con la Riforma del Diritto di Famiglia del 1975.
Se i coniugi non optano per un tipo di regime diverso, si applica automaticamente la comunione dei beni.

Separazione dei beni
Ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (ciascun coniuge ha pertanto il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo).

Fondo Patrimoniale
Consiste nella costituzione di un fondo nel quale vengono destinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri (es. auto, imbarcazioni…) e titoli di credito al fine di far fronte ai bisogni della famiglia. La proprietà dei beni del fondo è di entrambi i coniugi, salvo venga stabilito diversamente nell'atto costitutivo.
Il fondo patrimoniale a favore di minori rimane anche se i coniugi divorziano (fino a quando il minore non raggiunge la maggiore età).

COSA OCCORRE:
Se ci si sposa:
- con rito religioso, la comunicazione riguardante il regime patrimoniale va fatta al parroco.
- con rito civile, effettuare una comunicazione verbale all'ufficiale di Stato Civile.

INFORMAZIONI UTILI:
Dopo il matrimonio, per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, la competenza sarà del notaio e la variazione verrà annotata a margine dell'atto di matrimonio.

DOVE ANDARE:
Uffici di Stato Civile dei Comuni (pdf62.87 KB)

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ultima modifica 2017-07-24T12:11:00+01:00
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