Riconoscimento di paternità o maternità


Con l'entrata in vigore della nuova Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali" (pdf27.14 KB) si è stabilito il superamento di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali in virtù del principo dell'unicità dello status di figlio. Pertanto i figli nati fuori dal matrimonio sono equiparati a tutti gli effetti ai figli nati in costanza di matrimonio.

Attribuzione della maternità e della paternità

Quando nasce un bambino i cui genitori sono uniti fra loro da un matrimonio valido agli effetti civili la denuncia di nascita può essere resa indifferentemente dalla mamma o dal papà.

Quando invece il bambino nasce da genitori non sposati è necessario che venga riconosciuto da entrambi ai fini della attribuzione della maternità e paternità.
Ciò avviene tramite l'atto di riconoscimento o la dichiarazione giudiziale da parte del Tribunale a seguito di procedimento attivato da parte interessata.
E' importante precisare che il genitore che riconosce il figlio deve aver compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio, li autorizzi.
Il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita.

Nel caso in cui il bambino, alla nascita, sia stato riconosciuto da un solo genitore, sarà sempre possibile, nel futuro, il riconoscimento da parte dell'altro con apposita dichiarazione posteriore alla nascita davanti all'ufficiale dello stato civile, al Giudice Tutelare o ad un Notaio. (Atto Pubblico o Testamento).

Se il figlio riconosciuto ha compiuto il quattordicesimo anno di età deve dare il suo assenso al riconoscimento.
Se il figlio riconosciuto ha meno di 14 anni il genitore che per primo lo ha riconosciuto deve esprimere il suo consenso al riconoscimento successivo.

Altra situazione particolare è quella in cui si procede al riconoscimento di un figlio nascituro che viene utilizzata nel caso in cui i genitori, al momento della dichiarazione di nascita non possano essere entrambi presenti, oppure nel caso di professioni pericolose. In questa eventualità, può essere effettuato il riconoscimento del bambino prima della nascita da parte della madre o di entrambi i genitori.

Esiste inoltre la possibilità che un bambino non venga riconosciuto dai genitori. In questo caso la dichiarazione di nascita verrà resa da chi ha assistito al parto e il cognome viene attribuito dall'ufficiale dello stato civile che deve seguire le indicazioni e i limiti indicati dall'ordinamento vigente.
La Legge 219 del 2012 sopracitata introduce alcune importanti novità:
  • si sposta l’attenzione dal concetto di “potestà dei genitori” al più generale concetto delle relazioni che intercorrono tra genitori e figli;
  • accanto ai doveri dei genitori,  mantenimento, educazione e istruzione (già previsti dalla Costituzione), viene introdotto il diritto del figlio ad essere assistito moralmente, oltre che a crescere con la propria famiglia, ad avere rapporti con i parenti e ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano;
  • s'introduce il principio generale della unicità dello stato giuridico di figlio, per effetto del quale le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli, senza distinzioni, salvi i casi in cui vi siano ragioni per distinguere i figli nati nel matrimonio da quelli nati fuori dal matrimonio (le definizioni di “figli nati nel matrimonio” e “figli nati fuori dal matrimonio”, sostituiscono quelle precedenti di “figli legittimi” e “figli naturali”, adeguando, in tal modo, il codice civile, alla formula lessicale adottata dall’articolo 30 della Costituzione);
  • adeguamento della disciplina sulle successioni e sulle donazioni, al fine dell'eliminazione di ogni discriminazione tra figli;
  • introduzione della nozione di abbandono, avendo riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia comportato un’irreparabile compromissione nella crescita del minore, fermo restando che non potranno costituire un ostacolo al diritto del minore a vivere nella propria famiglia, le condizioni di indigenza dei genitori;
  • viene affermato il principio che il figlio riconosciuto è parente dei parenti del suo genitore;
  • si prevede, ai fini del riconoscimento, un abbassamento da 16 a 14 anni, dell’età richiesta per esprimere il consenso.

Attribuzione del cognome

Se ad effettuare il riconoscimento è un solo genitore (generalmente la madre), al figlio verrà attribuito il suo cognome.

Se invece il riconoscimento viene effettuato da entrambi i genitori congiuntamente al momento della denuncia di nascita, il cognome attribuito sarà quello del padre, salvo richiesta da parte degli stessi di attribuzione anche del cognome materno in aggiunta a quello paterno.

Se il figlio viene riconosciuto prima dalla madre e solo successivamente dal padre, acquisisce al momento della denuncia di nascita il cognome materno. Il successivo atto di riconoscimento paterno è determinante ai fini dell'attribuzione del cognome ma lo è altrettanto l'età del figlio:

  • se il figlio è minorenne il cognome viene deciso dal Tribunale Ordinario competente per territori e la richiesta al giudice ordinario di attribuzione del cognome conseguente al successivo riconoscimento paterno del minore deve essere inoltrata dagli stessi genitori;
  • se il figlio è maggiorenne può scegliere se assumere il cognome del padre in aggiunta a quello della madre, assumere il cognome paterno in sostituzione di quello della madre o mantenere quello della madre.

Azioni sul documento

ultima modifica 2018-10-19T15:31:00+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina