Agevolazioni e congedi per figli portatori di handicap grave

CHE COS'E':

Congedi parentali e prolungamento dell'estensione facoltativa.

Il prolungamento dell'astensione facoltativa è riconoscibile, indipendentemente dal diritto dell'altro genitore:

  • alla madre, trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità
  • al padre, trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio
  • al genitore solo, trascorsi 10 mesi decorrenti: in caso di madre "sola", dalla fine del congedo di maternità; in caso di padre "solo", dalla nascita del minore o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità

Riposi e permessi per figli con Handicap grave

  • fino al compimento del terzo anno di vita del bambino e in alternativa al congedo parentale i genitori possono usufruire di un permesso di due ore di riposo giornaliero retribuito;
  • successivamente al compimento del terzo anno di vita la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto a tre giorni di permessi retribuiti che possono essere fruiti nell'arco di un mese.

Congedi retribuiti di due anni

I genitori di persone con handicap grave possono usufruire di due anni di congedo retribuito continuativo o frazionato, nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto.

Compatibilità della fruizione del congedo straordinario con altri congedi

  • Congedo straordinario retribuito fino a due anni (art.42/5 - D. Lgs. 151/2001) e permessi giornalieri fino a due ore ( art. 33 - L. 104/1992): sono incompatibili.
  • Congedo di maternità o congedo parentale (art. 32 - D. Lgs. 151/2001) e congedo straordinario retribuito fino a due anni (art. 42/5 - D. Lgs. 151/2001): sono compatibili.
  • Prolungamento dell'astensione facoltativa (art. 33 - L. 104/1992) e congedo straordinario retribuito fino a due anni (art. 42/5 - D. Lgs. 151/2001): sono incompatibili.
  • Congedo straordinario retribuito fino a due anni (art. 42/5 - D. Lgs 151/2001) e permessi mensili di tre giorni (art. 33 - L. 104/1992): sono incompatibili.

 
RIVOLTO A:
Spetta ai genitori naturali o adottivi, affidatari di disabili per i quali è stata accertata la situazione di gravità, ai fratelli conviventi del portatore d'handicap grave, in caso di decesso di entrambi i genitori o quanto questi siano totalmente inabili e impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio portatore d'handicap.

DOVE ANDARE:
La domanda di congedo parentale deve essere presentata all'Inps utilizzando la modulistica on line, collegandosi al sito www.inps.it (oppure tramite Padronati), prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto;  in caso di ritardo, l'indennità è riconosciuta solo per i periodi di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

In ogni caso, ai fini dell'esercizio del diritto, il lavoratore è tenuto - salvo ipotesi di oggettiva impossibilità - a preavvisare il datore di lavoro secondo modalità e criteri stabiliti dai contratti collettivi e, comunque, con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Sede INPS di Cesena
INPS- Cesena, viale G. Bovio, 425 Tel. da tel fisso: 803164 Tel da tel mobile: 06164164
Email: agenzia.cesena@inps.it direzione.agenzia.cesena@postacert.inps.gov.it
Orario: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 (gli orari estivi possono subire variazioni).

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