Congedi per la malattia del figlio o della figlia

CHE COS'E'
Se la figlia o il figlio che si ammala ha meno di 3 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per la durata della malattia, e comunque fino al raggiungimento del terzo anno di vita. Se la figlia o il figlio che si ammala ha un'età compresa tra i 3 e il compimento degli 8 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno. Se entrambi i genitori sono lavoratori subordinati, il congedo deve essere utilizzato alternativamente.
Chi sceglie di astenersi dal lavoro presenta al suo datore di lavoro una autocertificazione da cui risulti che l'altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Se la malattia della bambina o del bambino, che comporti ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie sono interrotte.
I periodi di congedo, pur non essendo retribuiti, danno diritto a copertura previdenziale differenziata in base all'età dei figli, e alla quasi completa computabilità nella anzianità di servizio.
Nelle Pubbliche Amministrazioni, la contrattazione collettiva di comparto prevede condizioni di miglior favore: la copertura retributiva del congedo si applica per i primi 30 giorni nel corso del secondo e del terzo anno di vita delle figlia o del figlio (i contratti recenti estendono il beneficio al primo anno).

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