Siamo una coppia non sposata ma convivente; è possibile anche per le coppie non sposate adottare un bambino? Se sì, quali sono le procedure?

Risponde la Redazione, in collaborazione con il Servizio Sociale Minori e Famiglie del Comune di Carpi (22/02/2023)

L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio e conviventi da almeno tre anni. Pertanto se siete conviventi, potrete intraprendere il percorso dell'adozione subito dopo esservi sposati e se la convivenza è durata almeno tre anni.

L’adozione da parte di coppie non sposate è possibile solo in “casi particolari”, come recita l’articolo 44 della legge 184:

  • da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
  • dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
  • quando il bambino è disabile e orfano
  • quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo: questo si verifica, ad esempio, quando via il minore, pur in stato di abbandono, non riesce ad essere affidato ad una famiglia adottiva. Conseguentemente, anziché collocarlo in istituti, si preferisce darlo in adozione a persone singole o anziane con cui il minore abbia instaurato rapporti affettivi.

Le procedure per ottenere l'idoneità

Per quanto riguarda le procedure per ottenere l'idoneità le indichiamo le modalità previste dalla legge nazionale, ma la invitiamo a contattare i servizi sociali del suo territorio in quanto ogni Regione italiana ha provveduto a stabilire specifiche e diversificate modalità applicative della suddetta legge.

In generale per adottare un bambino italiano o straniero, la coppia deve presentare domanda di adozione al Tribunale per i Minorenni della propria Regione il quale, successivamente, incarica i servizi sociali degli Enti Locali dove risiede la coppia a svolgere indagini psico-sociali che riguardano in particolare "[…]la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore."

Al termine dell'indagine i servizi inviano una relazione al Tribunale per i Minorenni e il giudice convoca la coppia per un colloquio di conoscenza. Se la coppia ha presentato domanda di adozione di bambino italiano, non viene rilasciato alcun decreto di idoneità e la domanda rimane valida per tre anni durante i quali il tribunale potrà eventualmente contattarla per proporre un abbinamento con un bambino in stato di adottabilità.

Per l'adozione internazionale viene rilasciato dal Tribunale per i Minorenni un Decreto di idoneità all'adozione internazionale e la coppia da quel momento ha un anno di tempo per conferire l'incarico ad un Ente Autorizzato all'Adozione Internazionale. Infatti con la nuova legge sull'adozione internazionale (L. n. 476/98) è stato reso obbligatorio per le coppie che desiderano intraprendere la strada dell'adozione di un bambino straniero rivolgersi solo ad Enti che vengono autorizzati a curare le procedure dalla Commissione per le adozioni internazionali.

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ultima modifica 2023-02-27T13:00:52+02:00
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