Nel caso di parti plurimi, il periodo di congedo parentale, in base al Decreto Legislativo n. 151 del 26.03.2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000”, spetta in relazione a ciascun bambino,  quindi nel caso di due gemelli il periodo previsto per ogni categoria di lavoratore, viene raddoppiato. Altrettanto sono raddoppiati i riposi per l’allattamento; il padre, però,  non può fruire dei riposi in toto durante il congedo di maternità e/o parentale della madre, ma soltanto le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante tali periodi.