Se il contratto di lavoro scade durante il congedo di maternità, che retribuzione spetta e a carico di chi? Per avere diritto al congedo parentale è necessario rinnovare il contratto allo scadere del congedo obbligatorio?

Risponde la Redazione Regionale (09.04.2019)

Durante il periodo di congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità a carico dell’INPS in sostituzione della retribuzione o del reddito da lavoro.
La prestazione economica di maternità a carico dell’INPS è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente il mese di inizio del congedo (oppure, nel caso di disoccupate o sospese, nell’ultimo mese di lavoro).
Per le lavoratrici cessate o sospese dall’attività lavorativa il pagamento dell’indennità di maternità viene effettuato direttamente dall’INPS.
Per quel che riguarda invece il godimento e la fruizione del congedo parentale, vale a dire il periodo successivo al congedo di maternità per la madre e al parto per il padre, in cui vi è la possibilità per i genitori lavoratori  di  astenersi dal lavoro per ulteriori periodi, è necessario precisare che tale facoltà è riconosciuta ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro in corso di svolgimento e nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, il diritto cessa dal giorno successivo alla sospensione o cessazione. Pertanto è necessario che il contratto venga rinnovato per poter godere di tale beneficio.

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ultima modifica 2019-04-09T10:47:52+02:00
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