Vorrei avere delle informazioni sull'aspettativa facoltativa di maternità (congedo parentale) per lavoratori dipendenti

Risponde la Redazione Regionale (31-10-2022)

L'astensione facoltativa dal lavoro (congedo parentale) spetta ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti entro i 12 anni di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
I limiti massimi individuali e di entrambi i genitori, per ogni figlio si possono riassumere come segue:

  • la madre può fruire di massimo 6 mesi
  • il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi)
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di - congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi)

Tale congedo può essere fruito liberamente, da entrambi in maniera continuativa o frazionata.
I genitori lavoratori dipendenti possono godere del congedo parentale retribuito al 30% senza alcuna condizione di reddito, fino ai 12 anni di età del bambino, per un periodo complessivo di massimo di 9 mesi, così ripartito:

  • 30% della della retribuzione per 3 mesi, per ciascun genitore non trasferibili all'altro genitore
  • 30% della retribuzione per ulteriori 3 mesi spettano ad entrambe i genitori, ma in alternativa tra loro

Oltre i nove mesi la retribuzione è dovuta fino ai 12 anni di età, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

Le informazioni sono aggiornate con le modifiche apportate dal  Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 

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ultima modifica 2023-01-26T13:40:11+02:00
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