Che differenze ci sono tra affidamento condiviso ed affidamento esclusivo?
L'affidamento condiviso è il regime ordinario introdotto con la legge n. 54 dell’8/2/2006. Esso comporta l'esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori nell’ottica di una responsabilità condivisa: le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. La residenza anagrafica del minore è comunque fissata presso uno dei genitori.
L'affidamento esclusivo in capo ad uno dei due genitori implica l'esercizio della potestà in via esclusiva sui figli da parte del genitore affidatario, sempre restando la titolarità della potestà in capo ad entrambi i genitori; le decisioni di maggiore interesse sono sempre prese di comune accordo tra i genitori e viene regolamentato il diritto di visita del genitore non affidatario così come i periodi di vacanza da trascorrere con i figli. I tempi e le modalità di visita sono in genere ed auspicabilmente presi di comune accordo tra i genitori nel superiore interesse dei figli..
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
E' altresì da sottolineare che le condizioni tutte della separazione e quindi anche quella relativa all'affidamento dei figli possono essere sempre oggetto di modifica da parte dei coniugi con ricorso al giudice qualora nel corso del tempo cambiassero i presupposti per cui sono state adottate.