Interruzione volontaria di gravidanza

CHE COS'E':
L'interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) può essere richiesta entro i primi 90 giorni di gestazione. Dal 1978 questo intervento è regolato dalla legge 194, "Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza". La richiesta di Ivg deve essere effettuata personalmente dalla donna.
Se la donna è minorenne, per l'interruzione volontaria della gravidanza è richiesto l'assenso di chi, su di essa, esercita la potestà o la tutela. In caso di seri problemi che impediscano o sconsiglino la consultazione di queste persone o, se queste interpellate rifiutino il loro assenso o esprimano pareri discordi, il consultorio o la struttura socio sanitaria, rimette al giudice tutelare una relazione corredata del proprio parere. Il giudice tutelare deciderà se autorizzare o meno la donna all'interruzione di gravidanza.

INFORMAZIONI UTILI:
La legge indica chiaramente che l'interruzione volontaria della gravidanza non è un mezzo per il controllo delle nascite.
È, in ogni caso, una scelta seria e molto difficile.
Pertanto, si ha il diritto di avere, dal medico che esegue l'intervento, tutte le informazioni sulle modalità per prevenire le cause che possono indurre all’IVG e sulla possibilità di partorire in anonimato e dare in affidamento il bambino.

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ultima modifica 2022-08-09T12:03:04+02:00
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