Indennità per congedo obbligatorio di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori
CHE COS'È
L’indennità di maternità è il pagamento della prestazione economica di maternità di cui la lavoratrice madre ha diritto durante il periodo di congedo di maternità in sostituzione della retribuzione.
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il periodo che succede la stessa. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.
L'indennità di maternità è a carico dell'INPS nel caso di dipendenti del settore privato, a carico del datore di lavoro nel caso di dipendenti pubbliche o a carico della cassa previdenziale a cui è iscritta la dipendente ed è pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente il mese di inizio del congedo (o nel caso di disoccupate o sospese, nell'ultimo mese di lavoro). Alcuni contratti collettivi possono disporre l'integrazione al 100% dell'indennità da parte del datore di lavoro.
RIVOLTO A
Il congedo/indennità di maternità spetta a:
- lavoratrici dipendenti assicurate all'INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;
- apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;
- disoccupate o sospese, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Unico maternità/paternità (TU);
- lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell'anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (articolo 63 del TU);
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), secondo quanto previsto dall'articolo 62 del TU;
- lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU);
- lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell'articolo 65 del TU);
- lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS e non pensionate, tenute però a versare il contributo con l'aliquota maggiorata prevista dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità. Le libere professioniste iscritte alla Gestione separata INPS non hanno obbligo di astensione; tuttavia la permanenza al lavoro comporta la perdita del diritto all'indennità di maternità;
- lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l'amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.
DOVE ANDARE
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Sede INPS di Cento - Via Marescalca n.45 Cento (Fe)
Tel.: 051 683 2315 - Fax 051 901 897 che osserva i seguenti orari di apertura:
martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30;
giovedì dalle 9.00 alle 13.00.
La domanda di indennità di maternità deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center integrato - tel. 803164;
- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
ELENCO PATRONATI
Patronato INCA-CGIL di Cento - Via Dante Alighieri, 21B (FE)
Te.: 051 902 484
E-mail: cento@inca.it
Orari di apertura:
Martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00; Giovedì dalle 15.00 alle 18.00; Venerdì dalle 8.30 alle 12.30; Sabato dalle 8.30 alle 12.00.
Patronato INCA-CGIL di Bondeno - Via della Fornace, 1 (FE)
Tel.: 0532 893 011
E-mail: bondeno@inca.it
Orari di apertura:
Lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00; Martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00; Giovedì dalle 15.00 alle 18.00; Venerdì dalle 8.30 alle 12.30; Sabato dalle 8.30 alle 12.00.
Patronato INES-CISL di Cento - Corso del Guercino, 49/2 (FE)
Tel.: 051 903 303 - 051 903 011
Lunedì: 09:00 – 12:30/15:00 – 18:30
Martedì- mercoledì – giovedì : 09:00 – 12:30
Patronato UIL di Cento - Via Bulgarelli, 3A (FE)
Tel.: 0532 250 800
E-mail: uil.cento@gmail.com
Orari d'apertura:
da lunedì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
martedì e giovedì pomeriggio solo su appuntamento
Email sede Cento: uil.cento@gmail.com
Patronato UIL di Bondeno - Piazza Giuseppe Garibaldi, 91, 44012 Bondeno (FE)
Tel.: 0532 892191
Orari d’apertura:
Lunedì 8:30 -12:30
Martedì 8:30 - 12:30
Mercoledì 14:30 - 18:30
Ptronato ACLI di Cento - Via Carpeggiani, 9A
Tel.: 051 683 0440
E-mail: cento@patronato.acli.it
Orario di apertura:
Martedì e giovedì dalle 9:30 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:00;
Venerdì dalle 9:00 alle 12:00.
Patronato CNA di Cento - via Ferrarese, 52 (FE)
Tel.: 051 902 301 - 051 902 572 - 051 902 437
Patronato CNA di Bondeno - via della Repubblica, 13 (FE)
Tel.: 0532 893 891
Patronato ASCOM di Cento - via Matteotti 8, 44042 (FE)
Tel.: 051 683 6611
Fax: 051 683 5817
E-mail: ascom.cento@ascomfe.it
Patronato ASCOM di Bondeno - Via della Repubblica., 23/C 44012 (FE)
Tel. 0532.897.596
Fax 0532.888.035
ascom.bondeno@ascomfe.it
COSA OCCORRE
Per le lavoratrici dipendenti pubbliche e private, i requisiti essenziali richiesti sono:
- accertato stato di gravidanza;
- rapporto di lavoro subordinato in corso con diritto alla retribuzione.
Nell'ambito del lavoro dipendente sono previsti particolari requisiti per le seguenti categorie di lavoratrici: lavoratrici addette a servizi domestici e familiari (colf e badanti); lavoratrici agricole a tempo determinato; lavoratrici a domicilio.
L'INPS provvede, inoltre, ad erogare l'indennità di maternità in favore delle lavoratrici dello spettacolo.
La lavoratrice la cui attività lavorativa è cessata o sospesa può accedere all'indennità di maternità a carico dell'INPS qualora si trovi in determinate situazioni.
INFORMAZIONI UTILI
La domanda on line va inoltrata prima dell'inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. In caso contrario si perde il diritto all'indennità.
Entro 30 giorni dal parto, la lavoratrice/madre è tenuta a comunicare all'INPS la data di nascita del figlio e le relative generalità sempre mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.
Per le lavoratrici dipendenti, il pagamento dell'indennità di maternità viene anticipata dal datore di lavoro mentre è effettuato direttamente dall'INPS per le seguenti categorie:
- lavoratrici stagionali, operaie agricole a tempo determinato, lavoratrici dello spettacolo a tempo determinato o a prestazione, lavoratrici domestiche, lavoratrici socialmente utili, lavoratrici cessate o sospese dall'attività lavorativa, lavoratrici che si trovano in cassa integrazione guadagni con pagamento diretto da parte dell'INPS, lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone o mezzadre, imprenditrici agricole professionali).
In questi casi, la domanda di indennità di maternità deve essere presentata completa della relativa documentazione.
Per maggiori informazioni visita il sito dell'INPS