Indennità di maternità

COS'E':
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità).

Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità sono contenute nel  decreto legislativo n. 151 del 2001 (pdf, 166.4 KB) “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” che vieta ai datori di lavoro di adibire le donne al lavoro durante il periodo di congedo di maternità.


RIVOLTO A:
• lavoratrici dipendenti assicurate all'INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;
• apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;
• disoccupate o sospese, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del citato Testo Unico maternità/paternità (TU);
• lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell'anno di inizio del
congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi
nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (articolo 63 del TU);
• lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), secondo quanto
previsto dall'articolo 62 del TU;
• lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU);
• lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell'articolo 65 del TU);
• lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l'amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.

DOVE ANDARE:
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi allo sportello "Malattia maternità" dell' INPS -  V.le della Libertà, n° 48 - 47121 Forlì - tel. 0543/710111/ 0543 710291
direttamente allo sportello dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, o su appuntamento richiesto  allo sportello o al contact center: 803164, gratuito da telefono fisso  o 06164164 con tariffe da mobile.

La domanda di indennità di maternità deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line)
  • Contact Center integrato - tel. 803164da tel fisso e 06164164 con tariffe da mobile
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Elenco Patronati

COME FUNZIONA:

Secondo quanto previsto dagli articoli 16 e seguenti del TU, il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo flessibilità o opzione di fruizione dei cinque mesi dopo il parto). Il periodo di astensione può riguardare periodi di gestazione antecedente i due mesi qualora sia disposta l'interdizione anticipata su disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale, se la gravidanza è a rischio, o dell'Ispettorato territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.
Dopo il parto il congedo dura:

  • tre mesi (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva;
  • tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce). Questo anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi;
  • cinque mesi successivi al parto, nel caso di opzione di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 148);
  • l'intero periodo di interdizione prorogata disposto dell'Ispettorato territoriale del lavoro (quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni).


INFORMAZIONI UTILI:
Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità alternativo) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo di maternità o paternità alternativo, quindi, solitamente, l'ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (articoli 22 e seguenti del TU).
L'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro, anche per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che hanno scelto il pagamento con il metodo del conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173).
È, invece, pagata direttamente dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:

  • lavoratrici stagionali;
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine (circolare INPS 10 dicembre 2021, n.182);
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • lavoratrici disoccupate o sospese;
  • lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.

I periodi di permanenza all'estero sono indennizzati a titolo di congedo di maternità solo se seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia.
Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità alternativo). Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all'INPS (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità. 

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ultima modifica 2024-10-07T11:13:45+01:00
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