Indennità di maternità

COS'E':
Il Testo Unico 151/2001 dispone, agli artt. 22 e seguenti, che durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, in sostituzione della retribuzione, all’indennità di maternità a carico dell’INPS nel caso di dipendenti del settore privato, o a carico del datore di lavoro nel caso di dipendenti pubbliche. In alcuni casi, anche alle madri la cui attività lavorativa sia cessata o sospesa.

Durante i periodi di tutela della maternità/paternità, l’indennità di Maternità spetta anche alla lavoratrice e in alcuni casi, al lavoratore autonomo.
Questi lavoratori non hanno l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla Scheda Regionale

DOVE ANDARE:
La domanda di indennità di maternità deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center integrato - tel. 803164;
- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Elenco Patronati
- Patronato CGIL - P.zza Verdi, 5 - Tel. 0532/783111 - 783295
- Patronato INAS-CISL - C.so Piave, 70 - Tel. 0532/777611 (centralino CISL)
- Patronato UIL - Via Oroboni, 42 - Tel. 0532/250802
- Patronato ACLI - Via Ariosto, 88 - Tel.  0532/207583 - fax 0532205868

INFORMAZIONI UTILI:

Vedi il sito INPS:
- Indennità per congedo di maternità e di paternità alternativo per lavoratrici e lavoratori dipendenti
-
Indennità di maternità/paternità per lavoratori e lavoratori autonomi
- Indennità di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata

 

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ultima modifica 2024-05-17T11:59:37+02:00
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