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Assegno unico e universale per figli a carico
A chi è rivolto
L’Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:
- per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi natidecorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Descrizione
L’Assegno è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità.
È universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.574,96 euro.
L’importo spettante varia in base:
- alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda;
- all’età e al numero dei figli;
- alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L’importo commisurato al valore dell’ISEE è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per i quali l’ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.
L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.574,96 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.
In particolare, è prevista:
- una quota variabileprogressiva (da un massimo di 199,4 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.090,61 euro a un minimo di 57 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 45.574,96 euro).
Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:
Il beneficio è corrisposto dall’INPS:
- al richiedente;
- a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
L’Assegno è erogato con:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- bonifico domiciliato presso lo sportello postale.
In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte, proprie e relative all’altro genitore. In caso contrario, l’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale potrà accedere alla domanda del richiedente con le proprie credenziali e provvedere autonomamente ad inserirlo.
Il pagamento della quota al secondo genitore decorre dal mese successivo alla comunicazione della scelta di accredito al 50% all’INPS.
In caso di affidamento esclusivo, il richiedente può chiedere il pagamento del 100% dell’importo spettante. Anche in questo caso, l’altro genitore ha facoltà di modificare questa scelta accedendo alla domanda attraverso le proprie credenziali.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.
Per i nuovi nati il beneficio spetta dal settimo mese di gravidanza.
Come fare
La domanda può essere presentata:
- online all’INPS, attraverso il servizio dedicato;
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Cosa serve
Al momento della domanda, le famiglie devono essere in possesso di attestazione ISEE che può essere ottenuta attraverso le seguenti modalità:
- rivolgendosi agli intermediari abilitati l’assistenza fiscale (CAF);
- accedendo al Portale unico ISEE sul sito INPS, utilizzando le credenziali d’accesso, e richiedere l’ISEE precompilato o non precompilato.
Cosa si ottiene
Assegno unico e universale per figli a carico.
Tempi e scadenze
La domanda può essere presentata:
- da uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
- dal tutore del figlio o del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato;
- dai figli, al compimento della maggiore età. Questi possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori, richiedendo il pagamento diretto della quota di Assegno loro spettante.
Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno di ciascun anno, l’Assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo.
Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno:
- decorre dal mese successivo a quello di presentazione;
- è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.
Costi
Gratuito.
Procedure collegate all'esito
Una volta presentata la richiesta di assegno unico e universale, non è necessario ripresentare una nuova domanda per l’anno successivo. Se la tua domanda è stata accolta, il pagamento dell’assegno prosegue d’ufficio e non dovrai rinnovare la richiesta.
In caso di nascita di un nuovo figlio, non è necessario ripresentare una nuova domanda di Assegno Unico. È sufficiente comunicare la variazione, aggiungendo il nuovo nato alla domanda già esistente. Le domande di Assegno Unico non sono soggette a presentazione annuale, ma è obbligatorio comunicare eventuali variazioni come la nascita di un nuovo figlio e procedere al rinnovo dell’ISEE per continuare a percepire l’importo completo.
